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DECRETO L.VO 218/2023

Farmaci, le scorte del Veterinario per attività zooiatrica

Farmaci, le scorte del Veterinario per attività zooiatrica

Anche il medico veterinario senza struttura veterinaria può detenere scorte di farmaci. Il nuovo decreto legislativo 218/2023 ne puntualizza la gestione e l'utilizzo.


L'articolo 34 del nuovo decreto legislativo 218/2023 disciplina le scorte di medicinali detenute dal medico veterinario "zooiatra", cioè del medico veterinario che svolge la propria attività professionale indipendentemente dall'esistenza di una struttura veterinaria d'appoggio (ambulatorio, clinica, ospedale, studio, laboratorio d'analisi).

Le modalità autorizzative sono analoghe a quelle già previste dal decreto legislativo 193/2006 -in corso di abrogazione all'entrata in vigore, dal 18 gennaio 2024, del nuovo decreto legislativo- anche se il regolamento europeo 2019/6 ha comportato alcune disposizioni di adeguamento. Il Legislatore nazionale ha anche introdotto alcune puntualizzazioni sulle scorte, il coordinamento con la già vigente disciplina della tracciabilità informatizzata e una disciplina sanzionatoria aggiornata.

Autorizzazione- Il medico veterinario che - nell'esercizio dell'attività zooiatrica (cioè senza struttura veterinaria) - intenda detenere scorte di medicinali deve comunicarne l'esigenza all'autorità locale. Nella comunicazione dovrà indicare l'ubicazione dei locali adibiti alla detenzione delle scorte, ubicazione che- precisa il nuovo decreto nazionale-  "non puo' coincidere" con una struttura veterinaria.   L'autorità locale darà il permesso alla detenzione, oltre che tenendo conto dell'ubicazione,  anche a condizione che le scorte siano conservate in modo conforme alle condizioni prescritte nella Aic, in locali accessibili alle ispezioni e ai controlli dell'autorità competente.
I medici veterinari che nell'ambito dell'esercizio dell'attivita' zooiatrica non osservano le condizioni autorizzative sono passibili di sanzioni da 1.550 a 9.300 euro.

Acquisto e gestione delle scorte- Anche il nuovo decreto autorizza i distributori all'ingrosso autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari ai medici veterinari per l'esercizio dell'attivita' zooiatrica.  Le scorte possono essere costituite da medicinali  veterinari  e dai  medicinali  omeopatici, compresi gli omeopatici ad uso umano in assenza di un omeopatico veterinario registrato.
I medicinali ad uso umano seguono il principio della "cascata" disciplinato- a livello europeo- dal regolamento (UE) 2019/6 (articoli 112, 113 e 114). Nel rispetto della "cascata" possono essere detenuti in scorta e utilizzati nell'esercizio dell'attività zooiatrica anche i medicinali a uso umano, inclusi quelli disciplinati dagli articoli 93 (Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti) e 94 (Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Codice comunitario dei medicinali ad uso umano). Sono invece esclusi quelli indicati all'articolo 92 dello stesso decreto (Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili). La modalita' di  gestione  delle  scorte  è la stessa prevista per le strutture veterinarie (articolo 33 del decreto).  Nel caso di impiego di medicinali in animali destinati alla produzione di alimenti, l'utilizzo dei medicinali puo' avvenire soltanto dietro specifica indicazione terapeutica informatica da parte del medico veterinario, che ne registra il trattamento.

Cessione- Anche il medico veterinario "zooiatra" può cedere il medicinale veterinario al proprietario per inizio terapia, come previsto dall'articolo 37 del decreto 218/2023. Ai proprietari e ai detentori degli animali non possono essere ceduti i medicinali a uso umano, pena una sanzione che può costare fino a 50 mila euro.

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