Sono in vigore le modifiche al Manuale Operativo I&R. Inseriti nel SIAN gli operatori commerciali di conigli, lepri e api, senza stabilimento. Modifiche alla registrazione dei pascoli, interoperabilità con Agea. Derogabile l'utilizzo del bolo ruminale per la tracciabilità dei bovini. Adempimenti per apicoltori e collezioni faunistiche. Sei mesi di tempo per gli adeguamenti.
Al
Manuale operativo per la gestione del sistema I&R (
decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023) sono state apportate alcune modifiche, vigenti dal 18 marzo 2025. Le modifiche sono state decretate dal Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con provvedimento del Sottosegretario di Stato
Marcello Gemmato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Sei mesi di tempo per l'adeguamento- Le modifiche tengono conto degli sviluppi del sistema I&R e sono funzionali ad una corretta attuazione del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 che disciplina il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali. Le autorità e i soggetti preposti al funzionamento del Sistema I&R hanno sei mesi di tempo per completare l'operatività richiesta dal nuovo decreto.
Commerciante di altri animali (conigli, lepri, api) senza stabilimento- E’ una nuova voce inserita nel SIAN e si riferisce all’operatore che effettua operazioni di raccolta di animali (distinti per gruppo specie) finalizzate alla compravendita e che, in funzione del tempo di detenzione, in ogni caso non superiore alle 48 ore, non necessita di particolari strutture per soddisfare le esigenze fisiologiche e di benessere animale degli animali.
Gli animali devono provenire esclusivamente da stabilimenti nazionali ed essere destinati alle movimentazioni esclusivamente in ambito nazionale verso allevamenti familiari, soggetti privati o altri commercianti. La classificazione dell’attività è scelta tra commerciante al dettaglio ambulante (con detenzione di ciascuna partita di animali per un tempo inferiore alle 12 ore) e commerciante sede fissa (commerciante al dettaglio o all'ingrosso con detenzione di ciascuna partita di animali per un tempo inferiore alle 48 ore).
Registrazione dei pascoli- La richiesta di registrazione è fatta tramite SUAP (Sportello unico per le attività produttive) competente sul territorio di pascolo dall'operatore almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’attività di pascolo. La richiesta deve riportare una serie di informazioni, tra cui le specie animali che possono essere detenute. Laddove più soggetti siano titolari del pascolo, è consentita in BDN la registrazione della quota come percentuale di lotto pascolativo assegnata a ciascun titolare e, pertanto, dovrà essere indicata tale percentuale nella richiesta. Nel caso in cui i pascoli, ancorché contigui, insistano su comuni diversi, dovranno essere presentate richieste di registrazione diverse e la ASL provvederà alla registrazione assegnando codici diversi.
Il pascolo registrato segue le stesse regole degli altri stabilimenti.
La
cooperazione applicativa è realizzata in base alle procedure concordate tra AGEA e il CSN. All'atto della realizzazione della cooperazione applicativa tra SIAN e BDN, su richiesta dell'operatore di allevamento con modalità
«estensivo/all'aperto», la ASL territorialmente competente valuta sulla base dei requisiti sanitari e quando sia dimostrabile l'effettiva contiguita' sulla base dei dati identificativi delle particelle, acquisiti in BDN dal fascicolo aziendale dello stesso operatore, di registrare come unico allevamento le particelle presenti nello stesso comune e contigue ai terreni in cui insiste l'attivita'.
All'atto della realizzazione della cooperazione applicativa tra SIAN e BDN, su richiesta dell'operatore di pascolo
con indirizzo «omogeneo», la ASL territorialmente competente puo' decidere, previa valutazione del rischio sanitario, di registrare come unico stabilimento «pascolo omogeneo» l'insieme di piu' particelle pascolo anche se non contigue purche' presenti nello stesso comune e purche' i dati identificativi delle particelle siano acquisiti in BDN dal fascicolo aziendale dello stesso operatore.».
I dati per la
georeferenziazione "a poligono" dei pascoli sono acquisiti in BDN da SIAN, tramite idonea modalita' operativa definita tra AGEA e il CSN.
Alla voce "pascolo vagante" dopo la parola «bovini» e' inserita la parola «
equini».
I soli
movimenti verso e da pascolo di equini, bovini, ovini e caprini non svezzati e di eta' inferiore a quella prevista per la loro identificazione, sono inseriti come annotazione nel documento di accompagnamento, utilizzato per la movimentazione della madre, a condizione che tali animali non siano mai separati da essa e che le movimentazioni siano esclusivamente da allevamento di nascita verso pascolo e viceversa.
Tracciabilita' dei bovini con marchio auricolare elettronico- Le Regioni e le Province autonome nei territori in possesso dei requisiti inerenti allo stato sanitario previsti da piani nazionali di controllo, possono derogare dall'utilizzo del bolo ruminale e autorizzare come secondo mezzo di identificazione il marchio auricolare elettronico apposto al padiglione auricolare, preferibilmente destro, riportante lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale.
L'autorizzazione all'uso della deroga deve essere comunicata alla Direzione Generale della Sanità Animale e al Centro Servizi Nazionale prima della sua attuazione, contestualmente agli esiti della valutazione del rischio per la tracciabilita' su cui si basa l'autorizzazione stessa. La valutazione del rischio e' effettuata dall'Autorita' Competente che tiene conto almeno del numero delle sostituzioni degli identificativi rilevabile in BDN per i bovini del proprio territorio. La comunicazione è finalizzata alla registrazione in BDN della deroga e alla determinazione dei flussi informativi delle eventuali movimentazioni degli animali dal territorio in deroga verso altre regioni o province autonome.
Le Regioni e le Province autonome, per i territori in possesso dei requisiti inerenti allo stato sanitario previsti da piani nazionali di controllo, possono definire, l'obbligo di identificazione con bolo per i bovini destinati ai pascoli del proprio territorio».
Cessazione, sospensione temporanea dell’attività e riattivazione delle attività temporaneamente sospese- Per i pascoli, per gli allevamenti familiari, amatoriali e per le attivita' di apicoltura tali eventi possono essere comunicati direttamente alla ASL competente, che li inserisce in BDN. L'operatore di apicoltura deve inoltre registrare direttamente in BDN, entro sette giorni dall'evento, la cessazione dell'attivita' di ciascun apiario afferente al suo codice aziendale.
Stalla di transito per ungulati- Nell’intervallo tra la data di uscita degli animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di destinazione, gli ungulati movimentati sul territorio nazionale possono essere sottoposti a non piu' di tre operazioni di raccolta se "da allevamento" e a non piu' di una operazione di raccolta se "da macello"» ;
Centro di raccolta per ungulati – Viene definito il tempo di permanenza massimo degli ungulati nei Centri di raccolta ed il numero di operazioni di raccolta totali, distinguendo tra ungulati "da allevamento" e ungulati destinati alla macellazione.
Collezioni faunistiche - Le collezioni faunistiche con bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi, pollame, conigli, api, animali di acquacoltura, ai fini della registrazione in BDN, sono iscritte come attività di tipologia "collezione faunistica" e con indicazione dell'orientamento produttivo. Gli animali sono identificati con le modalità e le tempistiche previste nel decreto legislativo I&R e nel manuale e sottoposti agli stessi controlli. La collezione faunistica, registrata in BDN rappresenta l'unica attività dello stabilimento e per essa è previsto un codice aziendale esclusivo a cui non possono essere associate altre tipologie di attività.
Adempimenti gli operatori del settore della apicoltura - La BDN segnala in automatico alla ASL competente sull'apiario ed all'operatore le mancate registrazioni. Dopo trenta giorni da tale segnalazione, se l'operatore non ha comunicato alla ASL competente le informazioni necessarie alla regolarizzazione dell'anomalia, la stessa ASL valuta l'adozione di azioni di competenza, inclusa la registrazione in BDN della cessazione dell’attività dell'apiario.
DECRETO 27 gennaio 2025 Modifiche al decreto 7 marzo 2023, concernente il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).