Regione Lombardia ha definito nuove disposizioni per la movimentazione di suini da macello dalla Zona di Sorveglianza. Indennizzi negati in caso di inosservanza.
Considerata la situazione epidemiologica e il protrarsi delle misure di restrizione nei confronti della Peste Suina Africana (PSA), la Direzione Welfare Veterinaria della Lombardia ha
fornito nuovi indirizzi al Dipartimento Veterinario e SAOA (Sicurezza degli alimenti di origine animale) delle ATS Pavia e Valpadana sulle movimentazioni di suini verso impianti di macellazione "preferibilmente e prioritariamente in Regione Lombardia".
La circolare- firmata il 23 ottobre firmata dal Dirigente
Marco Farioli - stabilisce che per tali movimentazioni, l’allevatore deve inoltrare richiesta di deroga alla Regione
Lombardia, UO Veterinaria e per conoscenza al Servizio Veterinario competente sull’allevamento di partenza (Dipartimento di Pavia) e sull’impianto di macellazione individuato.
La movimentazione sarà autorizzata solo a seguito di validazione del Modello 4 da parte del Servizio Veterinario e dovrà avvenire sia nel rispetto delle
indicazioni fornite a settembre nell'
allegato alla nota regionale, sia nel rispetto di ulteriori condizioni generali dettagliate dalla nota del 23 ottobre.
Ulteriori condizioni per la movimentazione - Per il via libera alla movimentazione, l'impianto di macellazione "dovrà essere individuato ai sensi del
Regolamento 687". Inoltre, gli automezzi utilizzati per il trasporto "devono essere dedicati e i mezzi utilizzati per questi trasporti effettueranno una sosta di 24 ore nel caso il carico successivo fosse destinato a suini di allevamenti siti non in ZS". "Gli automezzi utilizzati per il trasporto, dopo lo scarico, presso l’impianto di macellazione, devono essere accuratamente lavati e disinfettati con prodotti di comprovata efficacia nei confronti della PSA e tale attività deve essere certificata dal Veterinario Ufficiale".
Domanda di deroga- La richiesta di deroga deve riportare, i riferimenti dell’allevamento di origine, le date previste di carico, il percorso individuato e i riferimenti dell’impianto di macellazione individuato dall’Autorità Competente e le targhe dei mezzi utilizzati. "
Le richieste di deroga saranno gestite in base alla priorità concordata tra gli allevatori, per il tramite delle Associazioni, così come concordato nell’incontro del 17 ottobre" precisa la circolare. Indennizzi - "La non osservanza di tali norme, potrà comportare la perdita del diritto di beneficiare degli indennizzi (ex
Legge 218/88), in caso di focolaio o abbattimento preventivo".
Le carni- Presso l‘impianto di macellazione e trasformazione, l’Operatore del Settore Alimentare (Osa) deve garantire la gestione delle carni e prodotti derivanti da Zona di Sorveglianza, "in termini di tracciabilità e non commistione delle carni e prodotti ottenuti con i prodotti ottenuti da animali provenienti da territori indenni".
Le carni dei suini macellati e provenienti dalle Zone di Sorveglianza dovranno essere "gestite conformemente" alle indicazioni della
nota ministeriale del 2 ottobre e della
nota regionale del 13 ottobre.
PSA movimentazioni suini da Macello da Zona di Sorveglianza (ZS) - G1.2023.0042845 del 23/10/2023
PSA, schemi decisionali per movimentazioni in derogaIndicazioni sulla gestione delle carni di suini