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ZONA DI SORVEGLIANZA

Nuove indicazioni sulle movimentazioni di suini

Nuove indicazioni sulle movimentazioni di suini
Regione Lombardia ha definito nuove disposizioni per la movimentazione di suini da macello dalla Zona di Sorveglianza. Indennizzi negati in caso di inosservanza.

Considerata la situazione epidemiologica e il protrarsi delle misure di restrizione nei confronti della Peste Suina Africana (PSA), la Direzione Welfare Veterinaria della Lombardia ha fornito  nuovi indirizzi al Dipartimento Veterinario e SAOA (Sicurezza degli alimenti di origine animale) delle ATS Pavia e Valpadana sulle movimentazioni di suini verso impianti di macellazione "preferibilmente e prioritariamente in Regione Lombardia".

La circolare- firmata il 23 ottobre firmata dal Dirigente Marco Farioli - stabilisce che per tali movimentazioni, l’allevatore deve inoltrare richiesta di deroga alla Regione
Lombardia, UO Veterinaria e per conoscenza al Servizio Veterinario competente sull’allevamento di partenza (Dipartimento di Pavia) e sull’impianto di macellazione individuato.
La movimentazione sarà autorizzata solo a seguito di validazione del Modello 4 da parte del Servizio Veterinario e  dovrà avvenire sia nel rispetto delle indicazioni fornite a settembre nell'allegato alla nota regionale, sia nel rispetto di ulteriori condizioni generali dettagliate dalla nota del 23 ottobre.
 
Ulteriori condizioni per la movimentazione - Per il via libera alla movimentazione, l'impianto di macellazione "dovrà essere individuato ai sensi del Regolamento 687". Inoltre, gli automezzi utilizzati per il trasporto "devono essere dedicati e i mezzi utilizzati per questi trasporti effettueranno una sosta di 24 ore nel caso il carico successivo fosse destinato a suini di allevamenti siti non in ZS". "Gli automezzi utilizzati per il trasporto, dopo lo scarico, presso l’impianto di macellazione, devono essere accuratamente lavati e disinfettati con prodotti di comprovata efficacia nei confronti della PSA e tale attività deve essere certificata dal Veterinario Ufficiale".

Domanda di deroga- La richiesta di deroga deve riportare, i riferimenti dell’allevamento di origine, le date previste di carico, il percorso individuato e i riferimenti dell’impianto di macellazione individuato dall’Autorità Competente e le targhe dei mezzi utilizzati. "Le richieste di deroga saranno gestite in base alla priorità concordata tra gli allevatori, per il tramite delle Associazioni, così come concordato nell’incontro del 17 ottobre" precisa la circolare. 

Indennizzi - "La non osservanza di tali norme, potrà comportare la perdita del diritto di beneficiare degli indennizzi (ex Legge 218/88), in caso di focolaio o abbattimento preventivo".

Le carni- Presso l‘impianto di macellazione e trasformazione, l’Operatore del Settore Alimentare (Osa) deve garantire la gestione delle carni e prodotti derivanti da Zona di Sorveglianza, "in termini di tracciabilità e non commistione delle carni e prodotti ottenuti con i prodotti ottenuti da animali provenienti da territori indenni". 
Le carni dei suini macellati e provenienti dalle Zone di Sorveglianza dovranno essere "gestite conformemente" alle indicazioni della nota ministeriale del 2 ottobre  e della nota regionale del 13 ottobre.


PSA movimentazioni suini da Macello da Zona di Sorveglianza (ZS) - G1.2023.0042845 del 23/10/2023

PSA, schemi decisionali per movimentazioni in deroga

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