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ZONA DI RESTRIZIONE

Indicazioni sulla gestione delle carni di suini

Indicazioni sulla gestione delle carni di suini
La Regione Lombardia ha fornito alcune precisazioni in merito alla gestione delle carni di suini provenienti dalla zona di restrizione. 
Sentito il parere del Ministero della Salute, la Regione Lombardia integra, con alcune precisazioni, la gestione delle carni di suini provenienti da zone di restrizione. 
"Anche al fine di pianificare le attività da parte degli operatori e delle filiere coinvolte" Marco Farioli, dirigente della Direzione Welfare della Lombardia, tramite una circolare del 16 ottobre, ha fornito delle indicazioni che integrano quanto stabilito dal Ministero il 2 ottobre relativamente alle movimentazioni in deroga. Le precisazioni richiamano la circolare regionale del 13 ottobre relativa alla possibilità di movimentare i suini verso gli impianti di macellazione.

Stagionatura - In particolare la Regione chiarisce che "le cosce dei suini provenienti da Zone di Sorveglianza per PSA potranno anche essere stagionate come prosciutto crudo con stagionatura di 400 giorni in quanto", spiega la nota, "tale processo assicura l’inattivazione del virus della PSA, secondo quanto riportato dal Codice OIE e dall’allegato VII del Regolamento UE 687/2020 e quanto specificato dal MdS e dal CEREP nel documento “Sicurezza delle carni e dei prodotti a base di carne di suidi – virus della Peste Suina Africana”.

Focolaio o ZP - Inoltre "qualora l’allevamento, posto in Zona di Sorveglianza, diventasse focolaio o entrasse in una ZP, le cosce provenienti da tale allevamento o a contatto con queste e presenti nei locali di stagionatura, anche da pochi giorni antecedenti a questo evento, non subiranno alcuna restrizione/provvedimento di richiamo o distruzione a condizione che tali carni siano state gestite separatamente rispetto a quelle originate da zone libere e non destinate al trattamento di riduzione del rischio". Inoltre "l'A.C., dovrà anche verificare che i parametri di processo del trattamento rispettino i requisiti previsti per la riduzione del rischio (dall’allegato VII del Regolamento UE 687/2020)".

La circolare conclude chiarendo che i prodotti "una volta completato il processo di riduzione del rischio potranno essere marchiati con marchio di identificazione Reg. 853 articolo 5, comma 1, lettera B". 

PSA gestione delle carni di suini provenienti da zona di restrizione - G1.2023.0041533