A differenza dell'acqua ad uso potabile per il consumo umano, l'acqua utilizzata nelle strutture sanitarie non dovrà sottostare alla normativa sulla sicurezza delle acque.
Le Camere stanno esaminando le
modifiche proposte dal Governo al recente
decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, attuativo della
direttiva (UE) 2020/2184, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano ("acque potabili").
Fra le modifiche al vaglio di Camera e Senato figura l'esonero - dall'osservanza dei criteri di sicurezza dell'acqua disciplinati dal decreto 18/2023 -di utilizzi diversi, quali l'uso clinico da parte dei professionisti sanitari e delle strutture sanitarie. A fronte di una esplicita esclusione, si introducono raccomandazioni volte alla prevenzione dei potenziali rischi.
Erano già fuori dal campo di applicazione- tra le altre- le acque ad uso agricolo e le acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione (Allegato V del decreto 18/2023).
Uso clinico dell'acqua- Rispetto all’uso potabile e per la produzione alimentare, l'impiego in contesti sanitari assume un rilievo diverso. L'atto del Governo individua una categoria di
uso clinico specifico nell’ambito di "strutture sanitarie e socio sanitarie, inclusi studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie". Nelle strutture sanitarie spetterà al Gestore idrico l'obbligo di elaborare un Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, con controllo minimo relativo a piombo, Legionella spp.2 e L. pneumophila 3.
E' invece "raccomandata" l'adozione di piani di autocontrollo igienico nelle strutture sanitarie, anche elaborati da associazioni di settore o da Ordini professionali.
Uso alimentare dell'acqua- Restano invece confermate le norme per la sicurezza delle acque utilizzate dalle imprese alimentari a scopo di produzione alimentare. Continuano, infatti, a soggiacere ai criteri di sicurezza tutte le acque destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande; tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano. Le acque destinate al consumo umano, oggetto del decreto 18/2023 "sono salubri e pulite" se soddisfano tutte le condizioni dettagliate dal decreto: non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti, fra cui rispecchiare requisiti di sicurezza definiti dal Piano di sicurezza dell’acqua (Psa)
Piano di sicurezza dell’acqua - Nella stesura del Psa, i gestori idro-potabili dovranno seguire "in toto" i criteri
stabiliti nelle Linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, come prevede il decreto legislativo 18/2023. Lo stesso decreto prevede anche l’istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua, presieduta dal Ministero della Salute.
Presso il Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) - ossia l'ente preposto all'approvazione del Piano facente capo all'ISS- opera un
“Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del Psa” che include, tra gli altri, esperti afferenti a regioni e province autonome, aziende sanitarie locali, Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
Il Ministero della Salute-L'atto di Governo al vaglio delle Camere sopprime il concerto del Ministro dell'ambiente per i decreti del Ministro della salute di recepimento delle eventuali modifiche della Commissione europea alladirettiva (UE) 2020/2184. Inoltre, si prevede che con decreti del Ministro della salute si possano stabilire modifiche ad alcuni allegati del decreto legislativo n. 18.
Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo in materia sanitaria sono rivestite dal Ministero della Salute, con il supporto dell’Istituto Superiore di Sanità (CeNSiA).
A.G. n. 260Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano