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CORTE DI GIUSTIZIA UE

Salmonella nel petto di tacchino: dettaglianti sanzionabili

Salmonella nel petto di tacchino: dettaglianti sanzionabili
La carne fresca di pollame deve soddisfare il criterio microbiologico relativo alla salmonella in tutte le fasi di distribuzione, compresa la vendita al dettaglio.
La Corte di Giustizia dell'Unione  Europea ha sentenziato in questi termini chiudendo il caso di una una filiale austriaca della MPREIS Warenvertriebs GmbH, finita sotto procedimento penale per la presenza di salmonella in un campione di petto di tacchino fresco sotto vuoto. In quanto semplice  anello di distribuzione, la filiale contestava la sanzione pecuniaria, considerato che l'alimento era stato prodotto e confezionato altrove, da un'altra impresa della medesima società.

Dettaglianti responsabili- Se per il diritto dell'Unione è pacifico che il prodotto in questione era "inadatto al consumo umano", il contenzioso ha dato modo alla Corte UE di chiarire la portata della responsabilità degli operatori del settore alimentare, laddove essi esercitino un'attività solo in fase di distribuzione. E la sentenza dice che i venditori di carne di pollame al dettaglio possono essere sanzionati, come ha fatto l'autorità di controllo austriaca, se la carne fresca che vendono e' contaminata da salmonella.

Principio di non compromissione della salute umana- La Corte rileva che il criterio microbiologico si applica ai «prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità» L'espressione «prodotti immessi sul mercato» si riferisce a prodotti alimentari (quali la carne fresca di pollame) detenuti a scopo di vendita, di distribuzione o di altre forme di cessione, in cui è ricompresa quindi la vendita al dettaglio. Inoltre, non imporre il rispetto del criterio microbiologico in tutte le fasi di distribuzione (compresa quella la vendita al dettaglio) significherebbe compromettere uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare, vale a dire il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute umana.

Qualità della sanzione - La Corte di giustizia dichiara altresì che agli operatori del settore alimentare le cui attività attengono unicamente alla fase della distribuzione può essere comminata una sanzione pecuniaria per aver immesso in commercio un prodotto alimentare che non rispetta il criterio microbiologico. Infatti, dal diritto dell'Unione risulta che gli Stati membri sono tenuti a
determinare le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e che tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. La Corte afferma
che il sistema di sanzioni istituito dal diritto austriaco può contribuire al conseguimento dell'obiettivo fondamentale della legislazione alimentare (vale a dire un livello elevato di tutela della salute umana) e che il giudice del rinvio è in ogni caso tenuto a verificare che detto sistema sia conforme al criterio di proporzionalità.

Conseguenza della sentenza- La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

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