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ENTRO IL 31 GENNAIO 2018

Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria: chi è obbligato e chi no

Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria: chi è obbligato e chi no
I medici veterinari devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie detraibili entro il 31 gennaio 2018.

Spetta ai Medici Veterinari la trasmissione dei dati relativi alle prestazioni fatturate nel 2017 ai clienti e che danno diritto alla detrazione fiscale nella dichiarazione precompilata  (Modello 730) presentata quest'anno dalle persone fisiche. La trasmissione telematica dei dati al Sistema TS  può essere effettuata, direttamente dal Medico Veterinario oppure dal suo intermediario incaricato (es: commercialista, ecc.).

Vendita al dettaglio di medicinali veterinari- Sono tenute all'invio anche le strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Studi associati- Per lo studio associato, l’invio può essere effettuato in qualità di rappresentante (anche tramite intermediario delegato) dal soggetto iscritto all’albo professionale, indicando la partita IVA dello studio.

Strutture veterinarie non obbligate alla trasmissione- Sono escluse dall'obbligo di trasmissione dei dati:
- le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società (s.r.l., stp ecc) il cui rappresentante legale sia  un medico veterinario (in quanto non rientrano tra coloro che sono autorizzate ai sensi del 8 ter della legge 502 del 1992).
Tuttavia, il Sistema ammette la facoltà per il rappresentante legale -medico veterinario  di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie; in fase di accreditamento al Sistema TS sarà stata indicata la Partita Iva della Società di cui egli è rappresentante legale; a questa stessa modalità si attengono gli studi associati
-le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società il cui rappresentante legale non sia un medico veterinario

Sanzioni- La sanzione (art. 23 del DLvo 158/2015) per omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati è di € 100 per ogni comunicazione (con un massimo di € 50.000). La sanzione è ridotta a un terzo (con un massimo di € 20.000) se la comunicazione viene correttamente trasmessa entro 60 giorni. Nessuna sanzione invece per coloro che trasmettono un errata comunicazione e la correggono nei 5 giorni successivi alla scadenza.

Sulla scadenza del 31 gennaio 2018 non sono previste proroghe nè sospensioni del regime sanzionatorio.

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