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AGENZIA DELLE ENTRATE

Spesometro e Tessera Sanitaria: chiarimenti

Spesometro e Tessera Sanitaria: chiarimenti
Spesometro e Sistema TS? Evitabile il doppio invio: lo conferma l'Agenzia delle Entrate che si farà carico di gestire, se ci saranno, eventuali doppioni. Precisazione per i Medici Veterinari, che sono comunque tenuti ad inviare allo "spesometro" le fatture che non vanno al sistema Tessera Sanitaria.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito - a beneficio di tutti i professionisti sanitari che sono obbligati a comunicare i dati al Sistema Tessera Sanitaria -  i dubbi riguardanti la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017 al cosiddetto "spesometro".

Dati in scadenza il 28 settembre- L'Ufficio Comunicazione dell'Agenzia conferma che "nella comunicazione dei dati delle fatture, in scadenza il prossimo 28 settembre, è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria". In caso di 'doppioni', cioè se le comunicazioni ai fini dello 'spesometro' dovessero ricomprendere anche i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, l'Agenzia li accetterà comunque e si farà carico di gestire la duplicazione delle informazioni.
L'esonero del doppio invio è stato accolto favorevolmente dalle categorie interessate, da sempre molto critiche nei riguardi di onerose duplicazioni di adempimenti, che lungi dal semplificarla finiscono con l'appesantire la gestione professionale. Meno soddisfatti gli osservatori economico-finanziari, che si auspicano la conferma dell'esonero, non solo per i dati del primo semestre 2017, ma anche per le fatture registrate in maniera riepilogativa.

Precisazioni del servizio fiscale ANMVI- Per il consulente dell'Associazione, dottor Giovanni Stassi, il comunicato delle Entrate non è che una conferma: sono esclusi dalla comunicazione allo spesometro i dati relativi alle spese veterinarie che vengono trasmesse al Sistema TS (artt. 1 e 2 del DM 1.9.2016) dagli iscritti agli albi professionali dei veterinari". Inoltre Stassi precisa che i Medici Veterinari dovranno comunque trasmettere ai fini dello spesometro "le fatture che non vanno al Sistema TS". E' il caso di tutte le fatture emesse per prestazioni che non danno diritto alla detrazione fiscale nel 730 precompilato. E' il caso, ad esempio, di fatture emesse per spese veterinarie sostenute da clienti che non sono “persone fisiche”  e di quelle fatture "che non sono riferibili ad animali da compagnia o ad animali destinati alla pratica sportiva (ad esempio d'allevamento).

Le prestazioni/fatture da trasmettere al Sistema TS- Vanno trasmesse solo le fatture che riportano spese veterinarie ammesse alla detrazione fiscale, tramite 730 precompilato. La detrazione fiscale spetta per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. La detrazione, quindi, non spetta -per le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.
La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e definiti dall’art. 1 del DLGS n. 193 del 2006, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

Dati Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio 2018- I dati delle spese veterinarie fatturate nel 2017 dovranno essere trasmesse al Sistema TS entro il 31 gennaio 2018. I dati possono essere inviati attraverso al momento dell’emissione di ogni singola fattura oppure cumulativamente. Per le spese veterinarie è esclusa la possibilità di opposizione all'invio al Sistema TS da parte del cliente.
Per l'invio dei dati i Medici Veterinari devono essersi registrati presso la piattaforma informatica del sito TS.
La trasmissione telematica dei dati utili all'elaborazione informatica del 730 precompilato è stata introdotta dal decreto legislativo 175/2014. I Medici Veterinari rientrano fra i soggetti obbligati alla trasmissione delle fatture al Sistema TS dal 1 settembre 2016: l'obbligo (retroattivo) di invio di tutte le fatture del 2016 è stato disposto dal DM 1 settembre 2016. Nel primo anno di applicazione del Sistema TS ai Medici Veterinari il Ministero delle Finanze aveva concesso una proroga al 28 febbraio 2016.
Inoltre, nel primo anno di attuazione non erano previste sanzioni per "lieve tardività" nella trasmissione dei dati. Le sanzioni, salvo aggiornamenti, troveranno applicazione da quest'anno -sui dati trasmessi nel 2017- "nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati".

Chi è tenuto all’invio dei dati al sistema TS e chi non lo è- I dati fiscali delle  spese veterinarie  devono essere trasmesse dai medici veterinari. Le strutture veterinarie organizzate in forma giuridica societaria (es. srl, stp, ecc.) il cui rappresentante legale è un medico veterinario non hanno l’obbligo in quanto non rientrano tra coloro che sono autorizzate ai sensi del 8 ter della legge 502 del 1992. Comunque essendo nel caso specificato il rappresentante legale un medico veterinario lo stesso ha facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie, comunicando in fase di accreditamento, la Partita Iva della Società di cui egli è rappresentante legale.
Non hanno obbligo di invio le strutture veterinarie organizzate in forma giuridica in forma giuridica di società il cui rappresentante legale non è un medico veterinario.


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COMUNICATO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Chiarimenti operativi per il Sistema Tessera Sanitaria e le procedure concorsual