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STUDI DI SETTORE: NOVITA’ E RISPOSTE DAL FISCO

STUDI DI SETTORE: NOVITA’ E RISPOSTE DAL FISCO
Novità in arrivo per gli studi di settore e questa volta positive: previste disposizioni di favore per i contribuenti ritenuti affidabili. Sconto di sanzione per i ravvedimenti. I contribuenti congrui (anche per adeguamento) e coerenti agli studi di settore, fermo restando l'indicazione fedele di tutti i dati previsti dagli studi di settore, potranno godere di un nuovo regime premiante.

L'Agenzia delle Entrate spiega che gli studi possono essere integrati sulla base degli andamenti economici già in relazione al periodo di imposta 2011, 'accorgimenti, come riporta l'Agenzia che possono riguardare determinati settori o aree territoriali, con l'obiettivo di rendere gli studi sempre più capaci di stimare i ricavi e i compensi degli operatori'.

Altra normativa è quella degli inviti alla presentazione dei modelli degli studi di settore, inviati dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti, che non hanno una funzione preclusiva e prevedono la possibilità di ravvedimento.

Si tratta di inviti finalizzati all'incremento della compliance dichiarativa, cioè all'incentivazione dei comportamenti virtuosi, senza effetti preclusivi al ravvedimento nei confronti dei destinatari, che avranno così la possibilità di operare il ravvedimento dell'omessa presentazione del modello degli studi di settore, attraverso una dichiarazione integrativa in modo tale da poter anche beneficiare di sanzioni ridotte sanando la violazione commessa.

La novità prevede, dunque, che gli aumenti delle penalità relative all'omissione del modello degli studi di settore, previste dalla manovra estiva del 2011, non si applichino nelle ipotesi in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso oppure regolarizzi la violazione prima della constatazione dell'amministrazione. Le riduzioni da ravvedimento si applicano sulla sanzione stabilita dalla legge.

La manovra estiva 2011 ha stabilito che l'omessa presentazione del modello degli studi determina l'applicazione della sanzione unica fissa di 2.065 euro e, sempre nel caso di omessa presentazione, la sanzione per infedele dichiarazione dei redditi, Iva e Irap, che va dal 100 al 200% dell'imposta, viene elevata del 50%, quindi va dal 150 al 300%, quando il maggior reddito (o la maggior Iva o la maggiore Irap) accertato risulta superiore al 10% del reddito dichiarato. Tutte queste sanzioni saranno applicate se il contribuente non ha provveduto alla presentazione del modello degli studi«anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

UK22U: PREMIATI I CONGRUI, SANZIONATI I NON CONGRUI

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