• Utenti 12
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31848
cerca ... cerca ...

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo le Feste. Auguri a tutti i lettori +++  


CONTROLLI

Evasione: anche un veterinario fra i 133 multati dalla GdF

Evasione: anche un veterinario fra i 133 multati dalla GdF
Continuano in tutta Italia i controlli anti-evasione. Nel mantovano, dove 1 commerciante su 3 non emette scontrini. La Guardia di Finanza sta conducendo controlli a tappeto su tutte le attività.
Le Fiamme Gialle informano di scoperto nelle ultime tre settimane quattro evasori totali, ossia operatori economici del tutto sconosciuti al fisco: uno studio di commercialista, due aziende e un commerciante. Su 377 controlli, le multe sono state 133; tra i multati ci sono un dentista, un veterinario e un istituto di bellezza.

Con la manovra di agosto (Dl 138/2011), sono state estese alle libere professioni le misure di verifica e antievasione già in vigore per gli esercenti attività commerciali. Il professionista che reiteratamente non rilascia il documento di certificazione dei corrispettivi ai propri clienti viene sospeso dall'Albo o Ordine.

Dal 13 agosto 2011, qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in Albi ovvero a Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere fattura, compiute in giorni diversi, l'Amministrazione finanziaria dispone "in ogni caso" la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'Albo o all'Ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Nel caso in cui tali violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria, è disposta nei confronti di tutti gli associati.

Per rendere più efficace la disposizione, è previsto che il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo, pertanto gli atti di sospensione sono comunicati all'Ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'Albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet.

L'irrogazione della sanzione e, quindi, la sospensione dell'attività, è demandata alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, in relazione al domicilio fiscale del contribuente. In tal caso, gli atti inerenti la sanzione accessoria devono essere notificati all'Albo o all'Ordine, oltreché naturalmente all'interessato, nel termine di sei mesi dalla contestazione dell'ultima violazione. Questa incombenza è prevista a pena di decadenza.