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FINO AL 24 OTTOBRE

CBD "stupefacente", il Tar Lazio sospende il decreto

CBD "stupefacente", il Tar Lazio sospende il decreto
Accogliendo il ricorso degli imprenditori della canapa, il Tar del Lazio ha sospeso il decreto che classifica come "medicinali stupefacenti" i prodotti con cannabidiolo.

Il decreto ministeriale del 7 agosto, in vigore dal 20 settembre scorso, è sospeso fino al 24 ottobre. Lo fa sapere l'Associazione ICI - Imprenditori Canapa Italia - promotrice di un ricorso presentato il 3 ottobre al Tribunale Amministrativo del Lazio.  Il Giudice Amministrativo ha accolto le obiezioni dei ricorrenti contro l'equiparazione dei prodotti ad uso orale contenenti cannabidiolo a medicinali stupefacenti soggetti a prescrizione non ripetibile. L'Associazione denuncia  danni degli operatori economici ai quali è stata contestata la violazione del Testo Unico degli Stupefacenti, in forza del decreto di agosto, con conseguente sequestri dei composti ad uso orale a base di CBD presenti negli esercizi.

"Si tratta del miglior risultato che potevamo ottenere - commenta Raffaele Desiante, presidente dell'Associazione ICI- ora aspettiamo la conferma della Camera di consiglio il 24 ottobre".

Nello specifico, è stata denunciata l’illegittimità del decreto in questione "in quanto, tra le altre cose, l’inserimento dei composti ad uso orale a base di CBD nella tabella dei medicinali ivi stabilito è stato disposto senza la previa adozione del parere del Consiglio Superiore di Sanità", Il ricorso precisa che il decreto era già stato sospeso dal Ministero della Salute proprio per la necessità di un supplemento di evidenza scientifica.  Resta a tuttoggi da chiarire se gli effetti del cannabidiolo varino con la percentuale di utilizzo.
La decisione del Ministero della Salute si pone "in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, che ha escluso che il Cbd possa costituire uno stupefacente ai sensi del diritto europeo e con le posizioni assunte dall'Organizzazione mondiale della Sanità"- affermano gli imprenditori ricorrenti.

Con la sospensione del decreto decadono anche tutti gli accertamenti e provvedimenti svolti nel corso del periodo di vigenza del provvedimento. Sul decreto pende infatti una riserva di illegittimità che sarà sciolta il 24 ottobre prossimo.  Scrive il Tar che " avuto riguardo a quanto dedotto in ricorso nonché alla documentazione allegata che comprova l’attività di sequestro e chiusura degli esercizi, si ritiene la sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta istanza cautelare monocratica".




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