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DM IN VIGORE

CBD stupefacente, il Ministero non torna indietro

CBD stupefacente, il Ministero non torna indietro
Sospendere il decreto e fare maggiori approfondimenti tecnico-scientifici. Richiesta respinta. Il Governo spiega perchè il cannabidiolo è stato classificato come stupefacente.


Nulla di fatto per l'istanza presentata dall'On Andrea Quartini (M5S) che chiedeva di rifare gli studi sul cannabidiolo, interpellando gli esperti del settore e basandosi su studi "non riferibili a studi clinici di aziende farmaceutiche interessate a commercializzare un loro farmaco". A nome del Governo la Sottosegretaria Lucia Albano, ha risposto che il decreto ministeriale del 7 agosto 2023, è "frutto di un'approfondita disamina scientifica".

La finalità, ha aggiunto, “non è quella di vietare incondizionatamente l'uso del cannabidiolo, bensì l'esigenza di rendere lo stesso sicuro, a tutela della salute pubblica. Ciò in quanto i prodotti contenenti CBD, che è una sostanza farmacologicamente attiva, devono essere ricondotti sotto la vigente disciplina dei medicinali”.

In questo contesto, “i medicinali a base di cannabidiolo, comprese le preparazioni magistrali, potranno essere dispensati dalle farmacie dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile, in modo che possa essere garantita l'appropriatezza della terapia e l'accesso alle cure dei pazienti, secondo le dosi e le modalità di somministrazione stabilite dal medico curante, al quale spettano le valutazioni in merito ai dosaggi da somministrare a tutela del paziente e ai fini dell'efficacia della terapia”.

Infine, “i prodotti a base di cannabidiolo fabbricati e venduti da soggetti non autorizzati, al di fuori delle disposizioni previste per i medicinali stupefacenti, e senza le valutazioni del medico prescrittore, invece, non possono assicurare la qualità e la sicurezza, né tantomeno l'appropriatezza della terapia”.

La norma in vigore- Con il decreto 7 agosto 2023- in vigore da ieri 20 settembre- il cannabidiolo (Cbd), estratto ottenuto dalla cannabis, è stato inserito nella lista delle sostanze stupefacenti all'interno della sezione B del Testo unico sugli stupefacenti, con regime di fornitura con ricetta non ripetibile.

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