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LA RISPOSTA

Carni equine da Paesi Terzi, chieste garanzie sulla macellazione

Carni equine da Paesi Terzi, chieste garanzie sulla macellazione
Sulla "necessità di regolamentare correttamente la macellazione di equidi" nell'Unione, ha risposto la Commissione Europea.
"Le persistenti distorsioni nel regolarizzare i cavalli classificati non DPA da parte dei paesi terzi rispetto al divieto assoluto che permane all'interno dei paesi dell'Unione europea richiedono una soluzione adeguata in Europa". L'eurodeputata Silvia Sardone (PfE) ha rivolto una interrogazione alla Commissione per sollecitare una corretta regolamentazione della macellazione degli equidi. La deputata ha chiesto in particolare chiarimenti sulle esportazioni di carni equine da Paesi Terzi. La domanda per la Commissione era di conoscere quali misure intendesse adottare per adeguare le normative intracomunitarie con quelle applicate ai paesi terzi e così "consentire l'ottenimento di carne equina in sicurezza sul territorio dell'Unione anche da cavalli non DPA con tempi di sospensione pari a 6 mesi".

In premessa l'interrogante ha riportato che a livello europeo la carne equina ottenuta sul territorio dell'Unione deve provenire da cavalli identificati DPA (destinato alla produzione alimentare), mentre gli equidi non DPA non possono essere destinati al consumo umano. Questi ultimi rappresentano più dei due terzi della popolazione equina in Europa. Allo stesso- prosegue l'interrogazione-  modo le carni importate nell'Unione dai paesi terzi possono essere ottenute da qualsiasi equide, senza distinzione tra DPA e non DPA, in conformità ai regolamenti europei che definiscono per i sei mesi precedenti la macellazione le condizioni di sorveglianza sanitaria in termini di residui e sostanze.

La Commissione ha risposto elencando le garanzie previste dalla legislazione europea e dal regolamento delegato (UE) 2022/2292, che regolamenta l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano. In base al quale la carne equina può entrare nell'Unione Europea soltanto d quei Paesi Terzi forniscono garanzie sul rispetto dei seguenti divieti:
- divieto di utilizzo di talune sostanze negli animali dpa di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste
- divieto di utilizzo delle sostanze elencate nell'allegato, tabella 2, del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale 

Infine, la Commissione ha riferito che i Paesi Terzi che intendono esportare carne equina in Europa devono disporre di un piano ufficiale di sorveglianza dei residui e figurare nell'elenco per gli equini di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/405.