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REGIONE PIEMONTE

Studi e ambulatori: abolita la tassa di concessione

Studi e ambulatori: abolita la tassa di concessione
Dal 1 gennaio 2022, le tasse sulle concessioni regionali (TCR) non si applicano agli studi e agli ambulatori veterinari del Piemonte. Circolare della Regione.


Studi e ambulatori veterinari, sia in forma singola che associata, da quest'anno non devono più versare la tassa sulle concessioni regionali introdotta trent'anni fa dal decreto legislativo n. 230/1991. L'esclusione dal campo di applicazione della tassa è prevista dall'ultima legge regionale di stabilità. Lo chiarisce una nota della Direzione Risorse Finanziarie della Regione Piemonte: "Siccome da più parti sono pervenuti quesiti sull’esatta applicazione delle suddette disposizioni, soprattutto in merito alla distinzione dei soggetti tenuti o meno al pagamento della TCR", la Direzione regionale ha emanato una circolare esplicativa "al fine di scongiurare interpretazioni non conformi".

L'esclusione dalla tassa vale per gli studi e gli ambulatori veterinari, come definiti dalla classificazione delle strutture deliberata dalla Giunta regionale nel 2006, in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 2003). La circolare della Direzione Risorse Finanziarie  riporta le definizioni:
- per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale», precisando inoltre che «la struttura assume la denominazione di studio veterinario associato qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni», -per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, precisando che «in tali strutture è previsto l’accesso di animali senza ricovero oltre a quello giornaliero». La nomina del direttore sanitario non inficia l'accordata esenzione dalla TCR.

Residuano dal novero delle tipologie possibili le cliniche, gli ospedali e i laboratori. Per queste strutture la soggettività passiva al tributo è confermata.

Le autorità preposte al rilascio di autorizzazioni subordinate al pagamento della relativa tassa, "si asterranno sia dall’esigere il pagamento della tassa di rilascio dalle categorie escluse dal campo di applicazione". Per il bilancio regionale, il mancato gettito finanziario totale è di 64.000 euro.