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Il milleproroghe da più tempo alle casse

Il milleproroghe da più tempo alle casse
Il cosiddetto "milleproroghe" concede un mese di tempo in più alle casse dei professionisti per adeguarsi alle richieste del Ministro Fornero. Il testo passa al Senato dopo l'approvazione in Aula con fiducia. Provvedimenti entro il 30 settembre per la sostenibilità a 50 anni. Se non interverranno altre modifiche.

Il "milleproroghe" (Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) passa al Senato e - se non interverranno ulteriori modifiche- darà un mese in più agli enti di previdenza dei professionisti.

Le Commissioni della Camera hanno infatti modificato il provvedimento prorogando la scadenza del 30 giugno al 30 settembre 2012. Questo il lasso di tempo che - con voto di fiducia- è stato accordato da Montecitorio. I parlamentari di vari schieramenti hanno lavorato fino all'ultimo per presentare proposte emendative più coraggiose (30 giugno 2013, 31 dicembre 2012) e spostare più in là la scadenza, ma la modifica accolta è comunque un segnale importante. E' infatti il secondo differimento che le casse ottengono rispetto all'originaria scadenza del 31 marzo pensata dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero.

Entro il termine fissato, gli enti e le casse dovranno attuare le misure previste dal famigerato articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ( decreto "salva Italia) per assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni, sulla base di bilanci tecnici con una sostenibilità a cinquant'anni ( e non più 30).

Di seguito la formulazione della modifica:

All'articolo 29: dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti: (...)
16-decies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente decreto, all'alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: "30 giugno 2012", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"».