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COMMISSIONE GIUSTIZIA

Uccisione di animali altrui: inopportuno procedere su querela

Uccisione di animali altrui: inopportuno procedere su querela
Per reati ai danni del bestiame, tipici della criminalità organizzata, la Commissione Giustizia chiede che si continui a procedere "d'ufficio".

Esaminando la riforma sulla procedibilità per alcuni reati, la Commissione Giustizia della Camera ha approvato un parere in cui ritiene "inopportuna" la modifica proposta dal Governo sull'uccisione di animali altrui. L'obiettivo della riforma, nel solco della legge n. 103 del 2017, è di condizionare alla valutazione della persona offesa la perseguibilità di reati non particolarmente gravi e che presidiano beni strettamente individuali.

Cosa prevede oggi l'articolo 638 del Codice Penale
-  "Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno".

Come verrebbe modificato
- L'articolo 10  (Uccisione o danneggiamento di animali altrui') del decreto proposto dal Governo propone di procedere "a querela della persona offesa", anzichè d'ufficio se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Il parere della II Commissione Giustizia
- Secondo la Commissione Giustizia della Camere l'introduzione della procedibilità "a querela" quando gli animali in questione sono capi di bestiame, è "inopportuna". Si invita il Governo a tenere conto che tali condotte criminali sono poste in essere "per lo più, a scopo intimidatorio o ritorsivo negli ambienti agresti o pastorali, spesso soggetti alla pressione della criminalità organizzata che opera nel settore agricolo e zootecnico". Lo documentano i rapporti sulla zoomafia, curati dall'Osservatorio Lav che sostiene il mantenimento della procedura d'ufficio.
La Commissione evidenzia  anche  la "particolare pericolosità sociale di tale condotte criminali" a fianco dell'esigenza di "garantire una adeguata tutela agli animali quali componenti della collettività".

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Atto n. 475.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.