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PARERE APPROVATO

Maltrattamento animale: con la crudeltà esclusa la tenuità del fatto

Maltrattamento animale: con la crudeltà esclusa la tenuità del fatto
La Commissione Giustizia, ha dato il via libera, con osservazioni, al Decreto Legislativo n. 130, sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il provvedimento riguarda i reati cosiddetti "minori", vale a dire quelli sanzionati con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori ai cinque anni, per i quali può applicarsi l'istituto della non punibilità quando risulti "la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento". Resta intatta la possibilità di esperire l'azione civile per il risarcimento del danno. Nel parere approvato il 3 febbraio, la Commissione Giustizia sgombra il campo da equivoci: il provvedimento, afferma, "non costituisce, neanche indirettamente, una forma di depenalizzazione".

La non punibilità del fatto potrà essere dichiarata solo dopo che il giudice avrà verificato, caso per caso, se il fatto concreto sia di particolare tenuità e, contestualmente, se il comportamento lesivo non sia abituale. Come condurre questa verifica? Il Legislatore potrà individuare criteri e parametri utilizzabili dal giudice e nel suo parere la Commissione Giustizia nei indica alcuni.

Criteri per la tenuità del fatto- Per specificare ulteriormente gli indici di valutazione e ponderazione della tenuità del fatto,vanno presi in considerazione i seguenti criteri:
- quelli specificati dall'articolo 133, primo comma, del codice penale, in base al quale il giudice- nell'esercizio del suo potere discrezionale deve tenere conto della gravità del reato sulla base della natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
-alcuni criteri di valutazione della modalità della condotta (che comprende valutazioni anche di natura soggettiva riguardo il grado della colpa e l'intensità del dolo) potranno essere l'avere agito per motivi abbietti o futili, l'avere adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età.
La Commissione chiede l'inserimento del seguente comma: «L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, nei seguenti casi di modalità della condotta: l'avere agito per motivi abbietti o futili, l'avere adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età;

Criteri per la non abitualità del comportamento- La non abitualità del comportamento è la seconda e contestuale condizione necessaria per escludere la punibilità. La Commissione Giustizia  ritiene debba esserci "intrinsecamente l'occasionalità del comportamento", pertanto è evidente che rimangono estranee all'istituto della non punibilità i casi di condotta plurima, abituale e reiterata; è anche il caso di dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza come pure i casi in cui vi sia stata una ripetizione di fatti isolatamente considerati di particolare tenuità.

Particolare significatività- Alla "tenuità del fatto" fa da contraltare la "particolare significatività": nella determinazione della pena detentiva, si dovrà tenere conto solo di quelle circostanze che rivelano "una particolare significatività tale da essere in qualche modo accostabili a sottospecie di fattispecie autonome".  L'evento morte è sempre  incompatibile con il concetto di tenuità dell'offesa.

Disposizioni di natura procedurale - Fra i rilievi mossi dalla Commissione Giustizia al testo del Governo figura la previsione in caso di richiesta di archiviazione per  particolare tenuità del fatto, se ne dia avviso alla persona offesa (oltre alla persona sottoposta alle indagini) solo nel caso in cui essa abbia dichiarato di volerne essere informata per infondatezza della notizia di reato.
E non appare corretto che, nel caso di accoglimento della richiesta di archiviazione, si provveda con l'ordinanza: ad avviso della Commissione si deve provvedere con decreto. L' ordinanza sarà lo strumento a cui ricorrere  solo nel caso di rigetto della richiesta di archiviazione oppure quando venisse accolta l'opposizione della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa

Diritto dell'indagato e della parte offesa
- Nel suo parere, la Commissione chiede che il Governo valuti l'opportunità di prevedere uno specifico reclamo di merito,  con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione; l'indagato che si ritenga totalmente estraneo al reato può rinunciare all'applicazione del nuovo istituto della non punibilità.

Reati di competenza del Giudice di Pace- La Commissione ritiene opportuno coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto in ordine ai reati di competenza del giudice di pace.

Obiettivi: revisione del sistema sanzionatorio e deflazionare il carico giudiziario- Lo schema di decreto legislativo all'esame delle Camere- su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando ha l'obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio e dare attuazione alla legge delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione. Una nota di Palazzo Chigi spiega che "l'istituto, costruito quale causa di non punibilità, consentirà una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l'avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile. L'attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità".

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto