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PROPOSTA DI LEGGE

Nuove forme contrattuali nella filiera agroindustriale dell'allevamento

Nuove forme contrattuali nella filiera agroindustriale dell'allevamento
E' stata assegnata alla Commissione agricoltura la pdl Fiorio che delinea nuove tipologie contrattuali per il mercato dell'allevamento.

La proposta di legge prevede una serie di disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della filiera agroindustriale dell'allevamento e ad assicurare un assetto più equilibrato nei rapporti tra soccidario e soccidante. Si tratta di "misure che appaiono indispensabili per migliorare e rendere maggiormente efficiente il mercato dell'allevamento di animali, con la previsione di specifiche tipologie contrattuali, più idonee alle esigenze delle imprese committenti e di allevamento, alle quali associare specifici vantaggi fiscali"- è scritto nella relazione.

In particolare, la proposta prevede che le imprese specializzate nel collocamento nel mercato dei prodotti dell'allevamento di animali possano stipulare contratti con imprese specializzate nell'allevamento di animali, allo scopo di accrescere e rendere maggiormente efficiente la produzione e la vendita di prodotti dell'allevamento nel mercato.

L'impresa committente- Previa stipulazione di un apposito contratto in forma scritta, l'impresa committente si impegna a conferire all'impresa allevatrice il capitale di animali, di mangimi e di medicinali e servizi veterinari necessario per lo svolgimento dell'attività di allevamento e l'impresa di allevamento, con la propria organizzazione produttiva e tramite il capitale conferito dall'impresa committente, si impegna all'allevamento del bestiame secondo i termini e le modalità stabiliti nel contratto.

L'impresa di allevamento- Alla fine del ciclo di allevamento l'impresa committente si impegna a prelevare dall'impresa di allevamento i prodotti dell'allevamento e a collocarli nel mercato, previo riconoscimento di un corrispettivo nelle misure pattuite tra le parti. Tale corrispettivo è pattuito in modo da garantire comunque all'impresa di allevamento un guadagno non inferiore al 30 per cento rispetto alle spese produttive preventivate per l'attività di allevamento oggetto del contratto.
Il contratto prevede, altresì, il corrispettivo spettante all'impresa di allevamento in caso di epizoozia.

Agevolazioni fiscali- l'articolo 2 prevede specifiche agevolazioni fiscali per tali tipologie contrattuali. In particolare, ai ricavi conseguiti dalle imprese di allevamento di animali che stipulano i contratti si applica il coefficiente di redditività del 20 per cento. Alle imprese committenti è riconosciuto, invece, un credito d'imposta del 5 per cento sulle spese documentate relative all'acquisto di animali, di mangimi e di medicinali e servizi veterinari forniti alle imprese di allevamento.
Il corrispettivo spettante all'impresa di allevamento è esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'IVA è assolta totalmente dall'impresa committente con la vendita degli animali.

Il capo II della proposta di legge "interviene nell'ambito della disciplina del contratto di soccida semplice allo scopo di garantire un più equilibrato assetto dei rapporti tra soccidario e soccidante, soprattutto quando il primo versi in una posizione di dipendenza economica tale da determinare un indebolimento e lo snaturamento dello stesso contratto di soccida. Caso, questo, che si registra con sempre maggiore frequenza e che merita una particolare attenzione"- osserva l'On Fiorio.

Tutela del soccidario. La pdl prevedel'applicazione ai crediti del soccidario dell'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile (riconoscimento degli interessi e del maggior danno subìto in conseguenza del mancato pagamento da parte del soccidante), nonché la ripartizione delle spese di allevamento proporzionata alla parte di guadagno spettante al soccidario e quella degli indennizzi in ragione delle spese sostenute e del lavoro svolto dal soccidario.

Clausole vessatorie e nullità parziale - Riprendendo l'esperienza maturata in materia di tutela dei consumatori e dei subfornitori in posizione di dipendenza economica, si individuano le cosiddette «clausole vessatorie» del contratto di soccida, suddividendole in tre categorie, modulate secondo il livello di gravosità dell'onere della prova della vessatorietà posto a carico del soccidario. Le clausole vessatorie sono nulle, ma ciò non determina la nullità dell'intero contratto, al fine di evitare che il timore di una caducazione integrale dello stesso possa dissuadere il soccidario dal far valere le proprie ragioni in giudizio. Il sistema complessivo vede quindi una tipizzazione delle clausole vessatorie (che alleggerisce sensibilmente l'onere della prova a carico del soccidario) e una clausola di chiusura che definisce in via atipica come vessatorie tutte le clausole che determinano un significativo squilibrio a danno del soccidario e che sono frutto di un abuso della sua posizione di dipendenza economica.
Il contratto è affetto da una nullità solo parziale, determinando così la rimozione delle sole clausole vessatorie e la salvezza delle altre disposizioni del medesimo contratto.

Relatore della proposta di legge è l'On Marco Carra che ha illustrato la pdl in Commissione Agricoltura a fine novembre.