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RIFORMA DEL TITOLO V

Affari Sociali: definire meglio le competenze socio-sanitarie

Affari Sociali: definire meglio le competenze socio-sanitarie
La Commissione Affari Sociali della Camera ha espresso parere favorevole al testo di riforma della Costituzione. Ma con osservazioni sulle competenze socio-sanitarie.
Nel licenziare il parere, la commissione ha rilevato che il nuovo articolo 117 attribuisce in via esclusiva alle Regioni la potestà legislativa in materia di politiche sociali, materia invece complementare alla tutela della salute, rientrante nella competenza esclusiva statale secondo il testo approvato dal Senato.

Per Pierpaolo Vargiu, presidente della XII Commissione, «con la nuova Costituzione verranno ridotti i danni di un federalismo della sanità che dal 2001 ha in realtà portato a ventuno sistemi sanitari diversi che non garantiscono affatto cure uguali per tutti. Restano alcune perplessità su quanto questa riforma sia in grado di fare definitiva chiarezza sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni sulle politiche socio-sanitarie. Per questo presenterò un emendamento in aula - annuncia Vargiu -: non possiamo perdere quest'occasione storica e limitarci a ridurre i danni, rinunciando a favorire un sistema socio-sanitario che garantisca tutele omogenee su tutto il territorio nazionale, consentendo il controllo dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse economiche e assicurando il diritto alla salute di tutti i cittadini italiani, al Nord come al Sud».

La Commissione ha espresso "perplessità sulla circostanza che la nuova formulazione dell'articolo 117 sia in grado di operare una definitiva chiarezza sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, in particolare per quanto riguarda la locuzione «disposizioni generali e comuni» per qualificare la competenza esclusiva statale in alcune materie tra cui la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e la sicurezza del lavoro".

Le osservazioni della Commissione Affari Sociali per la Commissione Affari Costituzionali:
a) all'articolo 117, comma secondo, lettera m), valuti la Commissione di merito l'opportunità di separare i due periodi, inserendo il secondo periodo relativo alle disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e la sicurezza del lavoro in una distinta lettera da inserire dopo la lettera m);
b) all'articolo 117, comma secondo, lettera m), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che allo Stato spetti anche la potestà legislativa esclusiva in materia di disposizioni generali e comuni per le politiche sociali;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la clausola di supremazia di cui all'articolo 117, comma quarto, consenta in maniera esplicita allo Stato di intervenire anche quando Pag. 233lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in caso di inerzia dello Stato nella adozione delle disposizioni generali e comuni in materia di tutela della salute, che le regioni possano legiferare in tale materia in attesa della legge statale, al fine di evitare lacune normative.