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IN SENATO

Riconoscimento delle Mnc, avviato l'esame di quattro disegni di legge

Riconoscimento delle Mnc, avviato l'esame di quattro disegni di legge
Prima della pausa estiva, la Commissione sanità del Senato ha avviato l'esame di quattro provvedimenti che riconoscono le MNC.
I quattro disegni di legge all'esame del Senato sono stati presentati dal relatore Senatore Albert Laniece; Il relatore ha ricordato che, sia pure nella attuale situazione di vuoto legislativo, vi sono stati alcuni recenti atti che hanno riconosciuto l'importanza delle medicine alternative, soprattutto con riferimento al tema della formazione, citando a tale riguardo, l'Accordo tra Stato e Regioni in data 7 febbraio 2013 e le successive circolari esplicative.

(225) D'AMBROSIO LETTIERI. - Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica.
Il progetto di legge esplicita l'obiettivo di disciplinare l'esercizio della medicina omeopatica e delle metodiche ad essa assimilabili, nell'ottica del riconoscimento della ricerca scientifica e del pluralismo nella scienza, della tutela della libertà di scelta terapeutica da parte del singolo e della libertà di cura da parte dei medici e degli altri professionisti. A tal fine, riconosce l'esercizio della medicina omeopatica esclusivamente da parte di laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria e farmacia.
Prevede l'istituzione di appositi registri per esperti in medicina omeopatica, in possesso di specifici diplomi di formazione post laurea, presso gli ordini provinciali dei medici, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti. Ad una Commissione permanente per la disciplina della medicina omeopatica, istituita presso il Ministero della salute e di cui sono individuate composizione e modalità organizzative.

(254) D'AMBROSIO LETTIERI. - Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina tradizionale cinese e dell'agopuntura
Analogamente a quanto disposto dall'A.S. n. 225 in relazione agli esperti in medicina omeopatica, l'articolo 2 dell'A.S. n. 254 prevede l'istituzione, presso gli ordini provinciali dei medici, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti, di appositi registri per esperti in medicina tradizionale cinese e agopuntura, in possesso di specifici diplomi di formazione post laurea.

(256) SCILIPOTI. - Disposizioni concernenti la pratica e l'insegnamento dell'agopuntura e delle discipline affini
In Italia l'assenza di una legislazione in materia concorre a un esercizio irregolare della pratica dell'agopuntura; tuttavia la Corte di cassazione nel 1982 (sentenza n. 7176 del 19 luglio) ha stabilito che l'esercizio della stessa è riservato ai medici chirurghi e odontoiatri in possesso dell'abilitazione alla professione, concetto ribadito nel 2002 dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.Le università statali e private, nell'ambito dei corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia, di scienze biologiche e di medicina veterinaria, istituiscono idonei corsi di studio e corsi di natura informativa relativi alle conoscenze di base teorico-pratiche concernenti l'agopuntura secondo la metodica «ryodoraku», e le tecniche da esse derivate: elettroagopuntura, moxibustione, riflessologia, farmacologia cinese e mediterranea e altre discipline affini.

(429) STUCCHI. - Disciplina della medicina omeopatica
La proposta disciplina il riconoscimento e l'immissione in commercio dei farmaci omeopatici, equiparandoli, a tutti gli effetti, ai prodotti farmaceutici della medicina convenzionale. Relativamente al momento formativo, l'A.S. n. 429, a differenza di quanto previsto dall'A.S. n. 225 (che contempla corsi post laurea in materia), prevede l'istituzione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, di un corso di laurea in omeopatia. Quest'ultimo non deve essere inferiore ai sei anni e comprende un biennio propedeutico comune con la facoltà di medicina e chirurgia. La proposta definisce la figura professionale dell'omeopata, prevedendo che questi possa esercitare con il titolo di medico le sue mansioni come professionista sanitario "di grado primario", anche in convenzione con le strutture del Servizio sanitario nazionale o all'interno delle stesse. Il testo demanda al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento degli istituti privati e di formazione in omeopatia.