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STOP INFRAZIONI

Dalle ovaiole agli equidi, Italia Stato membro adempiente

Dalle ovaiole agli equidi, Italia Stato membro adempiente
Con la Legge di delegazione europea 2013 e con la Legge europea 2013, il Governo punta a chiudere al più presto circa 20 procedure di infrazione.
Un passo avanti sul totale di ben 104 posizioni, che risultano pendenti nei confronti dell'Italia per mancato recepimento e o violazione di norme europee. Procedure di infrazione "che da un lato nuocciono all'immagine del Paese – rimarca una nota di Palazzo Chigi- e dall'altro espongono le casse dello Stato e dunque i contribuenti italiani al rischio di pesanti sanzioni".
E' stato il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi a spiegare a Palazzo Chigi, con una conferenza stampa, il contenuto dei due provvedimenti approvati il 31 luglio alla Camera in via definitiva:

1) Legge di delegazione europea 2013 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea".
2) Legge europea 2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".

I due provvedimenti costituiscono quella che fino all'anno scorso era detta 'Legge Comunitaria' e che- con l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234- si è trasformata in impegni legislativi e partecipativi maggiormente vincolanti per l'Italia, quale Stato membro dell'Unione. Imperativo, dunque, evitare infrazioni, ritardati o errati recepimenti e sanzioni conseguenti.

Sperimentazione, movimenti e import di equidi, scambi e importazioni di pollame e uova da cova

Oltre al recepimento della Direttiva 2010/63, ritardato (il termine è scaduto il 10 novembre 2012) dalle polemiche sulla sperimentazione animale e già costate all'Italia una procedura di infrazione, la Legge di Delegazione europea prevede il recepimento di altre direttive di interesse veterinario che, pur prive di termine di recepimento, sono caldeggiate dal Governo per dare dimostrazione di un tempestivo allineamento alle norme comunitarie. Si tratta delle Direttive:
- -2009/156/CE  relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (senza termine di recepimento);
- 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento).

Biocidi, prelievo venatorio, etichettatura, galline ovaiole

La Legge Europea 2013, invece contiene disposizioni volte all'adeguamento della normativa italiana in materia di biocidi (Art. 15 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012 in materia di biocidi) e volte a sanare le seguenti procedure di infrazione in materia tutela della fauna selvatica ( Art. 26 - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e di etichettatura ( Art. 17. Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).

Sempre la Legge Europea 2013 sana la procedura di infrazione sul decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. I ritardi italiani vengono sanati con l'introduzione di sanzioni più aspre. Così l'articolo 14 della Legge Europea 2013:
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – (Sanzioni amministrative e penali). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.200 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento nelle medesime unità produttive, fino all'avvenuto adeguamento delle stesse.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme.
3. Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2, anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà ed è disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento da uno a tre mesi per ogni unità produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attività non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.
4. L'autorità sanitaria competente, valutata la gravità delle carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, lettera b), può sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale sospensione è automaticamente revocata in caso di ripetizione della violazione e non può essere concessa in caso di recidiva.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180 e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento fino all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.
6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attività di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento di cui al comma 3 è soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla revoca, se ne è in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, nonché al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».