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RANDAGISMO

Rafforzare il sistema veterinario mediante accreditamento

Rafforzare il sistema veterinario mediante accreditamento
La Commissione lavoro della Camera ha riformulato il proprio parere sul testo unificato di riforma della 281.

La Commissione chiede di rafforzare il sistema veterinario, anche mediante meccanismi di accreditamento, facendo in modo che non si producano per gli enti locali oneri aggiuntivi derivanti dallo svolgimento di possibili nuovi compiti e funzioni e prevedendo, in tal senso, le opportune coperture finanziarie.

Considerata inoltre, l'opportunità che il provvedimento non gravi in maniera pesante sugli enti locali, in assenza di un'adeguata copertura dei relativi oneri finanziari, derivanti sostanzialmente dal conferimento di nuove funzioni a tali enti (in particolare, le norme contenute all'articolo 14, sui compiti dei comuni, nonché quelle recate dall'articolo 5, in materia di soccorso di animali);

Il testo unificato, rispetto al contenuto di alcuni provvedimenti abbinati, non include tra le attività economiche con animali da affezione le attività agricole ovvero gli allevamenti professionali;
Giudicato "particolarmente grave" il contenuto del comma 1 dell'articolo 28, che comporta, nella sostanza, che le guardie zoofile non possano adottare alcuna misura se non per iniziativa e su disposizione dei veterinari, "con ciò segnando, di fatto, la fine della vigilanza zoofila".

Le Commissioni parlamentari stanno predisponendo i pareri di competenza per la XII Commissione (Affari Sociali) che ha prodotto il testo

PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 1, occorre riformulare la lettera d), relativa alla definizione delle «attività economiche con animali d'affezione», includendovi tutte le possibili attività di natura commerciale, economica e lavorativa svolte per la gestione di animali d'affezione e, in particolare, gli allevatori occasionali o professionali;
2) all'articolo 3, dopo il comma 9, occorre inserire un comma che consenta la riproduzione e la vendita di animali d'affezione esclusivamente agli allevatori preventivamente autorizzati nel completo rispetto delle normative sanitarie vigenti;
3) all'articolo 7, si raccomanda di sostituire la parola «possono» con la parola «devono»;
4) all'articolo 10, si raccomanda di sostituire il comma 8, nel senso di prevedere che presso i canili e i gattili sanitari – anche ai fini dello svolgimento di attività di cooperazione e di verifica dell'importante lavoro svolto dai relativi dipendenti, pubblici o privati – sia assicurata la presenza di volontari e il libero accesso di rappresentanti e operatori di associazioni riconosciute; analoga previsione andrebbe inserita all'articolo 11, comma 6, relativamente ai rifugi;
5) all'articolo 18, comma 4, occorre sopprimere la disposizione che prevede l'applicazione delle disposizioni in tema di formazione anche alle «associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali d'affezione», non sembrando tali organismi particolarmente qualificati per lo svolgimento di compiti formativi;
6) all'articolo 19, anche al fine di assicurare la massima preparazione professionale del personale adibito alla vendita di animali d'affezione e di regolamentare l'esercizio professionale di tale attività lavorativa, si preveda l'inserimento, al comma 3, di una disposizione che espliciti il divieto di vendita di cani e gatti negli esercizi commerciali e la detenzione di animali in conto vendita, nonché la sostituzione del comma 5 con un comma che vieti «la vendita e l'attività di commercio via Internet avente ad oggetto animali»;
7) all'articolo 20, comma 1, relativo alla disciplina delle fiere, anche al fine di disciplinare le attività professionali e lavorative degli addetti, si segnala l'esigenza di sostituire le parole «aventi ad oggetto esclusivamente» con le parole «che prevedano la presenza o il coinvolgimento di»;
8) all'articolo 28, comma 1, si introduca una apposita disposizione che preveda che le guardie zoofile nominate in base alla legge n. 189 del 2004, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, abbiano la facoltà di agire di propria iniziativa e non solo su coordinamento e disposizione delle ASL o delle autorità di pubblica sicurezza;
9) occorre che – attesa la rigidità dei vincoli gravanti sugli enti locali in base al patto di stabilità, relativi, tra l'altro, alle spese per l'impiego di personale – il provvedimento assicuri il rafforzamento del sistema veterinario, anche mediante meccanismi di accreditamento, e non produca per gli enti locali oneri aggiuntivi derivanti dall'eventuale impiego di risorse umane e strumentali per lo svolgimento di possibili nuovi compiti e funzioni, per la copertura dei cui oneri finanziari occorre, in ogni caso, attingere alle risorse statali di cui alla legge n. 281 del 1991, come determinate annualmente dalle leggi di bilancio;
10) occorre, infine, prevedere delle iniziative che possano responsabilizzare maggiormente le regioni nella gestione delle risorse finanziarie destinate alla prevenzione e al controllo del randagismo, in particolare per quanto riguarda la loro redistribuzione ai comuni.