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CANI E GATTI

Riforma 281, per la Commissione Trasporti il testo è ok

Riforma 281, per la Commissione Trasporti il testo è ok
La Commissione Trasporti della Camera ha espresso parere favorevole sulla proposta di riforma della Legge 281. Analizzati gli aspetti del soccorso e del trasporto animale.
Alla presenza del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta, la Commissione ha approvato il parere favorevole proposto dal relatore On Antonio Mereu. Il parlamentare - nel presentare le Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica- si è soffermato in particolare sulle norme collegate al soccorso di animali incidentati e al trasporto, concludendo che "il nuovo testo unificato in esame non presenta profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione".

Soccorso - L'articolo 5, al comma 2, stabilisce che in caso di incidente comunque ricollegabile al comportamento dell'utente della strada si applicano le disposizioni previste dal nuovo Codice della Strada: l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno e, ove non vi ottemperi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Inoltre, le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso; chiunque non ottemperi a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

Trasporto di animali d'affezione - L'articolo 20, al comma 1, stabilisce che, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento CE 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 - in materia di protezione degli animali, durante il trasporto e le operazioni correlate - il trasporto degli animali d'affezione deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza. In particolare, al successivo comma 2 del medesimo articolo, si dispone il divieto di trasportare animali d'affezione nel bagagliaio dell'autovettura non comunicante con l'abitacolo nonché quello di condurre al guinzaglio animali d'affezione legandoli a mezzi di locomozione in movimento, siano essi a motore o a trazione meccanica o animale. Infine, il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce che sui mezzi di trasporto pubblico è consentito il trasporto di animali d'affezione, tenendo i cani al guinzaglio e con la museruola e i gatti all'interno di idonei trasportini.

A questo riguardol'On Mereu ha ricordato che il Regolamento di polizia veterinaria, nel disciplinare la profilassi della rabbia, stabilisce che il sindaco dispone, tra l'altro, l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Nei giorni scorsi, l'iter si è completato in Commissione Finanze, dove è stato espresso un parere condizionato, in particolare per quanto concerne la tassa di scopo di cui è stata chiesta la soppressione.