• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31290
RANDAGISMO

Riforma 281, la Commissione Finanze boccia la tassa di scopo

Riforma 281, la Commissione Finanze boccia la tassa di scopo
Chiesta dall'ANCI, la tassa di scopo per consentire ai Comuni di far fronte al controllo del randagismo è una forma di prelievo che alzerebbe la pressione fiscale.

La VI Commissione, nella seduta del 27 marzo scorso ha esaminato gli aspetti di propria competenza presenti nelle Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica (Testo unificato e licenziato dalla Commissione Affari Sociali).

Aspetti attinenti alla materia tributaria
La norma (articolo 14, comma 6) che prevede l'istituzione di una tariffa comunale a carico dei proprietari di cani e gatti, introduce un nuovo prelievo, finalizzato a finanziare alcune attività. Il testo, inoltre, fa uso, alternativamente, del termine «tariffa» e di quello di «imposta», "laddove sarebbe, invece, più corretto utilizzare il termine «tassa»"- fa notare la Commissione.

(articolo 14, comma 6) I comuni possono deliberare, con proprio regolamento, l'istituzione di una tariffa comunale al cui pagamento sono tenuti i proprietari di cani e gatti e destinata al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto del randagismo e dell'abbandono quali: incentivi per l'adozione di animali d'affezione; prestazioni medico-veterinarie di base erogate da medici veterinari liberi professionisti, in regime di convenzione con i comuni; l'espletamento dei piani di controllo delle nascite di cui al comma 5; il controllo della popolazione delle colonie feline. Il regolamento che istituisce l'imposta determina l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti. Sono esclusi dal pagamento della tariffa comunale i cittadini che abbiano adottato un cane o un gatto dalle strutture comunali o convenzionate con i comuni.

Il parere finale sul provvedimento è favorevole, ma "con la seguente condizione": "Con riferimento all'articolo 14, comma 6, il quale consente ai comuni di deliberare l'istituzione di una tariffa comunale a carico dei proprietari di cani e gatti, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, la quale, configurando una vera e propria tassa di scopo, introduce una nuova forma di prelievo nell'ordinamento tributario italiano che comporterebbe un ulteriore innalzamento della pressione fiscale in un momento critico per l'economia nazionale".

Spirito contrario alle liberalizzazioni
La Commissione Finanze ha inoltre rilevato "come le previsioni di cui gli articoli 17 (Attività economiche con animali d'affezione) e 18 (Obblighi e divieti per i titolari di attività con animali d'affezione) del testo unificato introducano una serie di obblighi piuttosto pervasivi per lo svolgimento delle attività economiche con animali d'affezione, che sembrano porsi in contraddizione con gli obiettivi di liberalizzazione della attività economiche e di snellimento degli oneri burocratici e dei controlli gravanti sulle imprese, perseguiti , da ultimo, dal decreto - legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, nonché dal decreto - legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo economico delle infrastrutture e la competitività".

Non utilizzare il termine cimiteri
La Commissione Finanze condiziona il parere favorevole anche ad una valutazione sull' l'opportunità di sostituire il termine «cimiteri» con altra definizione, "al fine di evitare dubbi o equivoci circa la qualificazione giuridica di tali aree, nonché ai fini della pianificazione urbanistica dei singoli comuni". L'osservazione è riferita all'articolo 21, commi 1 e 2, i quali consentono a soggetti pubblici o privati di realizzare cimiteri per animali di affezione, stabilendo che essi, se realizzati da soggetti pubblici, non abbiano carattere di demanialità, e prescrivono che i predetti cimiteri siano ubicati in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune, nonché con riferimento all'articolo 14, comma 2, ai sensi del quale i comuni possono concedere, alle associazioni riconosciute, terreni in comodato, destinati anche alla realizzazione di cimiteri per animali.

pdfIL TESTO DELLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI.pdf116.2 KB