La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sulle misure di sostegno per i danni da influenza aviaria agli operatori del settore avicolo.
Con la
sentenza dell'8 giugno 2023, la Corte di Giustizia Europea ha dato torto alla Regione Lombardia e confutato l'interpretazione nazionale sull'ammissibilità agli aiuti per danni economici indiretti derivanti dalle misure restrittive veterinarie per impedire la diffussione dell'influenza aviaria. Ai fini dell’ammissione alle misure di sostegno, "l’unico presupposto necessario è quello di accertare che l’allevatore fosse in attività sul mercato interessato al momento della perdita derivante dall’applicazione di tali misure veterinarie e di polizia sanitaria". La pronuncia assume valore di "massima" ed è stata
diffusa dall'ufficio massimario del Consiglio di Stato il 20 luglio scorso.
Contenzioso con la Regione Lombardia- La questione era arrivata fino ai magistrati del Lussemburgo in seguito a un rinvio pregiudiziale formulato nell'ambito di una controversia insorta tra il titolare di tre allevamenti avicoli situati in Italia e la regione Lombardia, che aveva respinto la richiesta di aiuti previsti per i danni causati dalla influenza aviaria nel 2017.
Il diniego si fondava sul presupposto che l’imprenditore non fosse titolare di alcun allevamento avicolo alla data di presentazione della domanda avvenuta nel 2020. I suoi allevamenti, infatti, erano stati ceduti nel 2019, dopo che le restrizioni sanitarie determinate dall’epidemia aviaria, avevano comportato la sospensione dell'attività economica negli ultimi mesi del 2017.
Il Tar Lombardia e il Consiglio di Stato- Il Tribunale amministrativo (sezione di Brescia) si era espresso nel 2021 respingendo il ricorso, in quanto la misura di sostegno prevista dal
regolamento di esecuzione 2019/1323 - secondo il primo giudice- andava intesa come misura destinata essenzialmente a sostenere il mercato e, quindi, soltanto gli imprenditori che fossero in attività alla data della domanda di sostegno interessata da tale mercato. Più dubitativo, invece, il Consiglio di Stato, che aveva ritenuto di
interpellare la Corte Europea.
Misure compensative dei danni determinati dall’influenza aviaria- La Corte ha chiarito che, ai fini dell’ammissione alle predette misure di sostegno, l’unico presupposto necessario è quello di accertare che l’allevatore fosse in attività sul mercato interessato al momento della perdita derivante dall’applicazione di tali misure veterinarie e di polizia sanitaria.
In verità, il regolamento di esecuzione 2019/1323 non precisa se, come richiesto dalla normativa italiana, che il richiedente debba essere in attività alla data di deposito della domanda di sostegno. Ma le finalità della normativa europea- chiarisce la Corte- sono volte a "compensare talune perdite connesse all’adozione di misure sanitarie e veterinarie per lottare contro la propagazione della malattia animale sostenendo gli operatori agricoli la cui azienda sia stata direttamente colpita da tali misure".
La normativa italiana- Spiega la Corte che una condizione di ammissibilità come quella richiesta dalla Regione Lombardia- ha per effetto di escludere dall’accesso all’indennizzo per le perdite subite a causa dell’adozione delle misure di lotta contro l’epidemia d’influenza aviaria gli operatori agricoli che erano attivi sul mercato al momento dell’applicazione delle misure
veterinarie e di polizia sanitaria, ma che non lo erano più alla data della domanda di sostegno.
In conclusione- La Corte di giustizia europea conclude che "agli operatori agricoli che sono stati effettivamente assoggettati a misure veterinarie e di polizia sanitaria dovrebbe essere garantita, in caso di perdite legate all’attuazione di tali misure, la possibilità di beneficiare degli aiuti previsti dal
regolamento n. 1308/2013 e dal regolamento di esecuzione 2019/1323, il cui
scopo è quello di compensare tali perdite".