• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31429
MACERATA

Listeria nei campioni prelevati dalla ASL: caseificio assolto

Listeria nei campioni prelevati dalla ASL: caseificio assolto
Vendeva pecorino con listeria? "Il fatto non sussiste" per il Tribunale Penale di Macerata che ha assolto il titolare di un caseificio.

Il titolare di una azienda casearia è stato assolto dall'accusa di "detenzione ai fini della vendita formaggio pecorino contenente listeria monocytogenes”, un reato previsto dalla Legge n. 283/1962 che vieta di vendere (o detenere per vendere) sostanze alimentari "invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive". La medesima Legge punisce con l'arresto o con l'ammenda, siffatta violazione.

I fatti risalgono all'aprile del  2014, quando il veterinario dirigente dell’Asur Marche accedeva al caseificio per prelevare un campione di formaggio al latte ovino crudo. L'analisi dell’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e Marche (sede di Tolentino) evidenziava la presenza- in una unità campionaria- di listeria monocytogenes; veniva quindi disposto il blocco delle vendite di qualsiasi prodotto del caseificio oltre alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Macerata.

Controlli microbiologici ufficiali- Dal dibattimento è emerso che l'iter seguito in fase di accertamento che di analisi- sia dal  veterinario presso il caseificio che dal  laboratorio di Tolentino- non si sarebbe correttamente attenuto alla normativa vigente e precisamente al D.lgs. n. 123/1993 al D.lgs. n. 193/2007 e alla  Legge 283/1962. L'accertamento veniva pertanto considerato nullo e non non utilizzabile come prova ai fini del procedimento penale.  
In base alla normativa sui controlli microbiologici ufficiali, il campione prelevato ai fini del controllo microbiologico va ripartito in quattro aliquote, mentre il veterinario dell’Asur di Macerata, secondo quanto emerso agli atti aveva effettuato la campionatura in una sola aliquota; quanto al laboratorio analisi, è emersa l'omissione della conta delle colonie di listeria così come della tempestiva comunicazione al titolare dell’azienda. Non effettuabili, inoltre le contro-analisi, in assenza delle prescritte 4 aliquote.

L'imprenditore maceratese che aveva già ottenuto lo sblocco della produzione, consegue ora l'assoluzione con formula piena, ai sensi dell’art. 530 co. 1 c.p.p, ovvero “perché il fatto non sussiste”. (fonte)