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TAR TOSCANA

Cani al parco: divieto solo per gravi motivi di igiene urbana

Cani al parco: divieto solo per gravi motivi di igiene urbana
Il TAR Toscana ha annullato l'ordinanza comunale: gli escrementi canini non sono una vera emergenza di igiene ambientale.
Il Comune di Sestino dovrà annullare l'ordinanza con la quale vietava l'accesso ai cani, anche se accompagnati dai conducenti, al parco pubblico cittadino. Il riscontro della "presenza di escrementi caninci in ambito urbano cumunale", che stava alla base del divieto non è stato ritenuto sufficiente dal Tar Toscana al quale si è rivolta una associazione ambiientalista. Il Comune non si è costituito in giudizio. Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso per carenza di presupposti: non sussisteva infatti il requisito della necessità di un intervento immediato finalizzato a rimuovere un grave pericolo per l'igiene e la salute pubblica.

Oltre ad alcuni vizi formali nell'atto del Sindaco di Sestino, il Tribunale ha anche fatto riferimento a precedenti pronunce di TAR regionali per argomentare il rigetto del ricorso. Non da ultimo, in sentenza si legge un richiamo alla legge regionale della Toscana che consente l'accesso di cani accompagnati in tutte le aree pubbliche ad uso pubblico, con obbligo di museruola e guinzaglio nelle circostanze previste dalle norme nazionali, e contempla unicamente il divieto "in aree destinate e attrezzate a particolari scopi come ad esempio le aree gioco per bambini". Queste ultime, ai fini dell'efficacia del divieto devono essere "chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto".

La massima- Deve essere annullata l’ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco del Comune che vieta l’ingresso nel parco pubblico ai cani e relativi accompagnatori motivata sul rilievo degli «escrementi canini in ambito comunale» laddove il provvedimento extra ordinem può essere adottato soltanto in presenza di una vera emergenza di igiene ambientale mentre carente si rivela in materia l’istruttoria dell’amministrazione.