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CORTE COSTITUZIONALE

Alternative alla sperimentazione animale: è materia della Ricerca

Alternative alla sperimentazione animale: è materia della Ricerca
Parziale bocciatura della Legge regionale dell'Abruzzo. No a decisioni unilaterali sulle spese di formazione a carico dell'IZS.
La Corte Costituzionale si è espressa (sentenza 212/2012) sulla legittimità costituzionale della legge 10 agosto 2012, n. 44 della Regione Abruzzo (Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale) dopo il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto del ricorso la norma che istituisce l'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) e stabilisce che i dati e le informazioni elaborati dall'ORSA siano raccolti in un Rapporto annuale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo contenente. La Presidenza del Consiglio ha obiettato che il rapporto annuale riporti il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti negli stabilimenti utilizzatori e le finalità e le tipologie dell'esperimento: in base ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute (art. 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116), il trattamento dei dati e delle informazioni relative all'utilizzo di animali è di esclusiva competenza del Ministero della salute.

La Corte non ha accolto la posizione del Governo, considerando "erronea" l'individuazione della tutela della salute come "titolo competenziale rilevante". Si legge in sentenza: "Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (sentenza n. 166 del 2004), la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali rientra nella materia "ricerca scientifica".

Accolto invece il ricorso di Palazzo Chigi sulle attribuzioni dell'ORSA per assicurare la competenza professionale del personale operante, a vario titolo e livello, negli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori. La Legge attribuisce all'Osservatorio il compito di coordinare e programmare corsi di formazione attinenti alle attività di competenza e alle specie utilizzate, "insieme all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, che ne sostiene la spesa.

Ciò contrasta con la clausola di invarianza finanziaria, introduce una nuova spesa per le attività di formazione, "omettendo però di quantificarla e di indicare gli specifici mezzi di copertura regionale, e imputandola a carico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo. In tal modo la norma contrasta con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali), in base al quale gli istituti zooprofilattici sperimentali sono destinatari, oltre che di risorse regionali, anche di risorse statali finalizzate a scopi specifici, in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere.
Inoltre, l'imputazione unilaterale, da parte della legge regionale abruzzese, all'Istituto delle spese per attività destinate a essere svolte solo nel territorio della Regione contrasta con le norme di  riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, che prevedono il concerto tra le Regioni interessate per la disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti zooprofilattici interregionali.
Per la Corte Costituzione "vengono dunque a mancare i requisiti essenziali che debbono essere rispettati da tutte le leggi di spesa, ossia l'indicazione della «misura, e la copertura,dell'impegno finanziario richiesto»

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