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CONCORRENZA

Corte UE: sulle tariffe “decorose” rinvio al Consiglio di Stato

Corte UE: sulle tariffe “decorose” rinvio al Consiglio di Stato
La dignità professionale è un criterio anticoncorrenziale? La Corte Europea non risponde rinvia al Consiglio di Stato.
La "dignità della professione", come criterio di commisurazione delle parcelle dei professionisti, può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno? La Corte di giustizia europea con la sentenza del 18 luglio 2013 (Causa C-136/12)interviene su una controversia tra l'Ordine dei geologi italiani e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nel 2010 l'Antitrust, ritenendo il paletto del decoro una restrizione della concorrenza, ha comminato una multa da 14 mila euro al Consiglio nazionale dei geologi. Secondo l'Autorità, l'Ordine nazionale dei geologi ha violato l'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Ue perché ha indotto i suoi membri ad uniformare i propri comportamenti economici mediante l'applicazione della tariffa professionale. Per l'Antitrust il codice deontologico dei geologi costituisce una decisione di un'associazione di imprese con effetto restrittivo della concorrenza. Così l'articolo 18 (Commisurazione della parcella): "Nell'ambito della normativa vigente, a garanzia della qualità delle prestazioni, il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme - individuale, societaria o associata - deve sempre commisurare la propria parcella all'importanza e difficoltà dell'incarico, al decoro professionale, alle conoscenze tecniche ed all'impegno richiesti".

Con la sentenza depositata il 18 luglio, la Corte Ue riconosce all'Ordine dei geologi lo status di associazione di imprese. Secondo i giudici di Lussemburgo "le regole come quelle previste dal codice deontologico relativo all'esercizio della professione di geologo in Italia, approvato dal Consiglio nazionale dei geologi il 19 dicembre 2006 e modificato da ultimo il 24 marzo 2010, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all'importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno".

La Corte di Giustizia europea precisa tuttavia che "spetta al giudice del rinvio", cioè al Consiglio di Stato "valutare, alla luce del contesto globale in cui tale codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l'ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell'Ordine nazionale dei geologi, se i predetti effetti si producano nel caso di specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento dell'obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi dei geologi". La Corte rimanda a Palazzo Spada, dichiarando di non essere in grado di valutare "se l'esistenza del criterio relativo alla dignità della professione possa essere considerata necessaria al conseguimento di un obiettivo legittimo, come quello collegato alle garanzie accordate ai consumatori finali dei servizi dei geologi, in quanto, in particolare, detto criterio si aggiunge ad altri criteri di commisurazione delle parcelle strettamente collegati alla qualità del lavoro di detti geologi, quali l'importanza e la difficoltà del lavoro, le conoscenze tecniche e l'impegno richiesti".