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STATO DI NECESSITA’

Eccesso di velocità: annullata la multa al veterinario

Eccesso di velocità: annullata la multa al veterinario
Il Giudice di Pace di Offida (Ascoli Piceno) ha allargato lo stato di necessità alle circostanze che riguardano il soccorso di animali in difficoltà. La sentenza è un precedente importante per i medici veterinari.

La vicenda risale all'agosto dello scorso anno, quando un veterinario della zona, contattato da una cliente allarmata per lo stato di salute del cane, vi si recava con urgenza, sospettando un avvelenamento. Nel tragitto verso l'abitazione della signora, però, superava il limite di velocità (71Km contro un limite di 50km), incorrendo nella contestazione dell'infrazione da parte della Polizia Municipale di Offida (AP).

Il veterinario ha fatto opposizione e il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, ritenendo valide le motivazioni addotte dal medico, che aveva agito al fine di prestare le cure necessarie all'animale in gravi condizioni di salute.

Così nella sentenza: "Il giudice ritiene che il principio dello stato di necessità, previsto dall'articolo 4 della Legge 689/81 vada applicato anche se la circostanza riguarda gli animali. Esiste ampia legislazione in merito, che promuove la tutela di animali di affezione, condannandone i maltrattamenti e l'abbandono che sancisce l'obbligo di soccorrere gli animali feriti o che si trovino nella necessità di essere soccorsi ( L. 281/91, L. 120/2010). Pertanto alla stregua dell'articolo 689/81, si ritiene che il ricorso sia da accogliere, in quanto il ricorrente ha commesso il fatto contestato nell'adempimento di un proprio dovere professionale".

La sentenza rappresenta un altro importante precedente per il Legislatore che non ha previsto, nel modificare il Codice della Strada, che l'animale possa essere soccorso d'urgenza dal medico veterinario giunto con proprio mezzo sul luogo dell'incidente.

Ed è un importante precedente per i medici veterinari da far valere per presentare ricorso contro le multe. Al riguardo si ricorda che è stato ridotto a trenta giorni il termine dalla data della contestazione, per ricorrere al Giudice di Pace. Dal 6 ottobre 2011, in base all'art. 7 (Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada) del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 1501, "l' opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale".

pdfIL_TESTO_DELLA_ SENTENZA.pdf1.25 MB