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AGENZIA DELLE ENTRATE

Gadget ai Veterinari: ecco quando sono deducibili

Gadget ai Veterinari: ecco quando sono deducibili
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito quando sono deducibili le spese aziendali sostenute per omaggiare medici, veterinari e farmacisti a scopo promozionale.

Un'azienda che a fini promozionali regala beni o servizi a medici, medici veterinari e farmacisti può dedurre fiscalmente la spesa sostenuta, ma solo in alcuni casi. Il chiarimento è arrivato dall'Agenzia delle Entrate che ha circoscritto i termini di applicazione di una norma che appariva tesa alla indeducibilità assoluta. In sintesi,

La normativa- Sono indeducibili, quei costi di entità "non trascurabile" sostenuti da un'azienda per l'acquisto di beni o servizi omaggiati, anche indirettamente e gratuitamente, a medici, veterinari o farmacisti, perseguendo lo scopo aziendale di agevolare la diffusione di specialità "medicinali" o di "ogni altro prodotto ad uso farmaceutico". La finalità della norma è di tutelare la salute pubblica, prevenire il reato di comparaggio, comportamenti illeciti, e un aumento della prescrizione di medicinali. 

La deducibilità- sia pure limitata al 20%-  è invece accordata alle spese aziendali sostenute anche da aziende farmaceutiche, quando l'azione promozionale avviene attraverso convegni e congressi'. Ad esempio, acquistare soggiorni ed ospitalità (spese per viaggi, alberghi e ristorazione), purchè rientranti nell'organizzazione di convegni e congressi, rientra nel regime di deducibilità limitata al 20 per cento anche per le farmaceutiche.

L'interpretazione- Un'azienda operante nel campo degli integratori alimentari e dei dispositivi medici si è rivolta all'Agenzia delle Entrate sostenendo di poter dedurre fiscalmente le spese sostenute per acquistare prodotti, campioni, gadgets, opuscoli informativi e altro materiale nonchè alle spese di convegni e congressi, tra cui i costi di trasporto e alloggio sostenuti dai professionisti invitati, in cui la stessa promuove i propri prodotti. Non commercializzando medicinali, la ditta interpellante sostiene che venga meno la ratio della normativa, cioè l'indeducibilità.
D'altra parte, è la tesi, non esiste una definizione tecnico scientifica di ''prodotto ad uso farmaceutico'', nella quale far rientrare gli integratori e i dispositivi.

"Modico valore"-  L'Agenzia delle Entrate ha risposto parzialmente a favore dell'istante. In primo luogo ha chiarito il concetto di spesa "trascurabile", ossia  di "modico valore", presupposto che permette di accedere alla deducibilità. E' il caso ad esempio di omaggi consistenti in materiale di consumo (ad esempio, ricettari, cancelleria) e di riviste a carattere scientifico destinati a medici, veterinari e farmacisti. Al contrario, non sono deducibili  spese relative all'acquisto di beni durevoli, anche se strumentali all'attività medica (computer, telefoni cellulari, borse professionali, ecc.).

Integratori e dispositivi medici-  In secondo luogo, l'Agenzia chiarisce che il Legislatore ha inteso contenere quei comportamenti che si riflettono sulla tutela della salute pubblica. Non è il caso della promozione degli integratori alimentari ( e dei cosmetici) in quanto "non sono assimilabili ai farmaci sul piano della tutela della salute pubblica". Pertanto sono deducibili i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi rivolti a scopo promozionale agli operatori sanitari.
Al contrario i dispositivi medici, così come i farmaci, costituiscono prodotti direttamente incidenti sulla tutela della salute pubblica. Per questo le spese per promuoverli sono indeducibili.

Risposta n. 39/2023