• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295
AGENZIA DELLE ENTRATE

Niente IVA agevolata sugli integratori per cani e gatti

Niente IVA agevolata sugli integratori per cani e gatti
Per stabilire l'aliquota IVA di questi prodotti, l'Agenzia delle Entrate si è basata sulla classificazione merceologica delle Dogane.


“N” e “C”. Sono due prodotti "parafarmaceutici per la salute e il benessere degli animali d'affezione (cani e gatti)" commercializzati dalla ditta Alfa, che si è rivolta all'Agenzia delle Entrate per modificare il regime IVA applicato a questi integratori.

Il quesito- L'azienda- che attualmente li mette in vendita con IVA al 22%-  ha chiesto di applicare l'aliquota agevolata del 10%, sulla base della classificazione prevista dalla Legge IVA oltre a far valere il caso di analoghi prodotti di società terze sui quali è applicata l'aliquota più favorevole. E' stato proprio sulla base di un diverso criterio di classificazione merceologica di questi prodotti che l'Agenzia delle Entrate non ha accolto la richiesta dell'azienda.

Integratori e additivi agevolabili-  Per l'azienda “N” e “C” rientrano fra i prodotti che la Legge IVA (Tabella A, parte III, d.P.R. n. 633 del 1972) ammette al beneficio del 10%.
Trattandosi di  "prodotti che integrano l'alimentazione per garantire una dieta completa all’animale e sono classificati dalla normativa europea come “mangimi (o alimenti) dietetici complementari per cani e gatti”, l'azienda li colloca fra quelli indicati al n. 112) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, ossia: “Principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi” la cui cessione è soggetta ad IVA agevolata al 10 per cento.
Inoltre, questi  “integratori per mangimi”- che hanno la funzione di integrare l'alimentazione dei cani e dei gatti - sono composti da additivi per la nutrizione degli animali (n. 113, della Tabella A, parte III, d.P.R. n. 633 del 1972) anch'essi agevolabili con aliquota del 10%.

Classificazione doganale- L'Agenzia delle Entrate si è invece attenuta alla classificazione doganale di questi prodotti, appositamente richiesta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per "acclarare la composizione e la qualificazione merceologica" .
Per le Dogane, e dunque per le Entrate, si tratta di  “preparazioni per l’alimentazione degli animali” che rientrano nelle "preparazioni per l’alimentazione degli animali consistenti in un miscuglio di più elementi nutritivi, destinati a completare gli alimenti prodotti nella fattoria con l’apporto di alcune sostanze organiche e inorganiche (alimenti complementari)”. (Capitolo 23 della Tariffa Doganale TARIC),
Questo tipo di prodotti, va ricondotto al numero 91 della già citata Tabella : "foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto".

Questa classificazione- risponde l'Agenzia delle Entrate- "non consente l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata".

RISOLUZIONE N. 60/E