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AGEVOLAZIONI

Anche il libero professionista può dedurre il leasing immobiliare

Anche il libero professionista può dedurre il leasing immobiliare
L'Agenzia delle Entrate aveva sempre detto 'no' ai professionisti. Ma con la Legge di Stabilità 2014, dal primo gennaio le cose sono cambiate.   Ripristinata per i professionisti la deducibilità dei canoni di leasing, beneficio fino ad ora negato dal legislatore e nelle più recenti circolari delle Entrate. Dal 1 gennaio 2014, grazie alla Legge 247/2013 ( Legge di Stabilità 2014) la deducibilità è ammessa "per un periodo non inferiore a 12 anni". L'equiparazione sostanziale, poi,  tra leasing e acquisto diretto potrebbe ammettere in deduzione anche gli ammortamenti per immobili acquistati dal 1 gennaio 2014.

La novità- Il comma 162 della Legge contiene disposizioni in merito al trattamento fiscale dei canoni di locazione finanziaria riferiti a contratti stipulati a partire 1° gennaio 2014 (data in cui è entrata in vigore la Legge di Stabilità. Le modifiche apportate riguardano gli articoli 54 (redditi di lavoro autonomo)  del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917/86 ("al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: «e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni»). La norma preesistente, invece, ammetteva la deducibilità fiscale solo dei leasing stipulati dai professionisti solo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 (e con un minimo di 8 anni e un massimo di 15). Dal 2010 ad oggi la disciplina fiscale degli immobili era rimasta affidata ad interpretazioni delle Entrate che non ammettevano nè la deduzione di ammortamenti nè dei canoni di locazione finanziaria.

Anche prima del 1 gennaio 2014? - In caso di novazione del contratto di leasing immobiliare (articolo 1230 del codice civile:"L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco")- anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 147/2013 i canoni pagati su tali contratti diventano deducibili. Esempi di novazione oggettiva dell'obbligazione nel caso di leasing immobiliare: •ristrutturazione edilizia •restauro conservativo •nuova costruzione
Non costituiscono novazione oggettiva invece le manutenzioni straordinarie o ordinarie.

A questo punto, gli osservatori finanziari attendono una conferma dall'Agenzia delle Entrate, la quale- mutato il quadro normativo- dovrà rivedere le sue posizioni sui liberi professionisti.