• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31336
AGENZIA DELLE ENTRATE

Iva per cassa dal 1 dicembre anche per i professionisti

Iva per cassa dal 1 dicembre anche per i professionisti
Il regime IVA per cassa sospende l'esigibilità e la detrazione dell'Iva per un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.
L'agenzia delle Entrate con la Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 ha fornito i primi chiarimenti.

Optare per il nuovo regime dell'Iva per cassa, significa che l'esigibilità avviene con il pagamento e il diritto alla detrazione per il cessionario/committente, con la effettuazione dell'operazione "ancorchè il corrispettivo non sia stato pagato". Ci sarà il vantaggio di poter posticipare, al momento dell'incasso della fattura, il pagamento allo Stato dell'Iva addebitata sui documenti emessi.

Possono applicare l'IVA per cassa imprese, artigiani o professionisti che fatturino, o prevedano di fatturare, fino a 2 milioni di euro (dai precedenti 200mila euro): nel calcolo vanno considerate tutte le operazioni attive, comprese quelle non assoggettate a IVA; se si supera il tetto il regime cessa automaticamente dal mese o trimestre successivo.

L'opzione ha un vincolo triennale. Il primo triennio parte dal 1° dicembre 2012 o dalla data di inizio attività. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, da esercitarsi con le stesse modalità di esercizio dell'opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta effettuata.
Il differimento della esigibilità ed il differimento della detrazione relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che opta per l'IVA per cassa è limitato nel tempo in quanto l'imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali".

Optare per l'IVA per cassa da parte del cedente/prestatore non ha effetti sul cessionario/committente, il quale può esercitare il diritto alla detrazione dal momento in cui l'operazione deve ritenersi effettu
ata ai sensi dello stesso articolo 6 del DPR n. 633 del 1972.

Le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione per applicare il regime sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 novembre 2012 .

Approfondimenti su FiscoOggi.