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CONTABILITA

Dal 1 dicembre nuovo regime dell’IVA per cassa

Dal 1 dicembre nuovo regime dell’IVA per cassa
Con il nuovo regime Iva per cassa, in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, si apre una "nuova era contabile" anche per i professionisti.
In base al Decreto Sviluppo (art. 32-bis del Dl 83/2012) per chi opterà per il nuovo regime della «liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa», ci sarà il vantaggio di poter posticipare, al momento dell'incasso della fattura, il pagamento allo Stato dell'Iva addebitata sui documenti emessi. Un documento dell'Agenzia delle Entrate, atteso nelle prossime settimane, accompagnerà la partenza ufficiale del nuovo regime, fissata al primo dicembre 2012.

Rispetto al regime precedente, non viene modificata la disposizione sull'esigibilità del tributo, che andrà rispettata nella fase di pagamento del corrispettivo indicato. Ricorrere all'Iva per cassa comporterà, per chi ne farà richiesta, una valutazione a partire dal primo gennaio nell'anno in cui si manifesta l'intenzione di partecipare a tale regolamentazione: a questo aspetto sarà infatti rivolto il documento in preparazione all'Agenzia delle Entrate.

A differenza del regime precedente, non è possibile scegliere di posticipare l'esigibilità dell'Iva solo per una fattura emessa (ad esempio, quella di importo più elevato), ma è necessario applicare il principio di cassa a tutte le fatture emesse (tranne quelle verso i privati, gli enti pubblici e chi adotta il reverse charge) e a tutte quelle ricevute (tranne quelle relative agli acquisti soggetti ad inversione contabile o intracomunitari di beni, le importazioni di beni e le estrazioni dai depositi Iva).

Il regime dell'Iva per cassa non si sostituisce agli altri, ma è applicabile indistintamente da chi adotta la contabilità semplificata o la contabilità ordinaria. Per individuare il momento dell'incasso non effettuato in contanti, si dovrà fare «riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l'accreditamento del corrispettivo (per esempio assegni bancari, Ri.Ba, Rid, bonifico bancario)».

Come in precedenza, anche il nuovo regime dell'Iva per cassa incide solo sul momento in cui l'imposta diviene esigibile, cioè sul momento in cui l'imposta viene sommata (o tolta per le fatture passive) nella liquidazione relativa al mese o trimestre di incasso (o pagamento) ovvero nel corso del quale scade il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione. Non cambia nulla, invece, per gli altri adempimenti procedurali, come ad esempio l'emissione della fattura.