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PROCEDURE OPERATIVE

Equidi DPA, Rev e registrazione dei trattamenti veterinari

Equidi DPA, Rev e registrazione dei trattamenti veterinari
La Dgsaf ha diffuso le procedure operative per la prescrizione e la registrazione dei trattamenti veterinari somministrati agli equini destinati alla produzione di alimenti.

Dal 21 giugno scorso tutte le informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale hanno assunto carattere di ufficialità: è su queste informazioni che la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha diffuso le Procedure operative per la registrazione dei trattamenti di medicinali veterinari somministrati agli equini destinati alla produzione di alimenti.

Il documento si rivolge all'operatore, al medico veterinario libero professionista e al medico veterinario ufficiale nelle attività collegate alla gestione del medicinale veterinario.

Responsabilità dell'operatore- Per effetto dei nuovi regolamento europei, l'operatore coincide con la figura del detentore "pertanto l’operatore di uno stabilimento - che non sia il proprietario o uno dei proprietari - ha responsabilità sulle registrazioni dei trattamenti". E' l’operatore che registra nel Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza le informazioni relative al trattamento.

Registrazioni affidate a medici veterinari
- Nelle attività di inserimento delle registrazioni dei trattamenti, l'operatore può farsi assistere da:
a) veterinari aziendali ( ex decreto del Ministro della Salute del 7 dicembre 2017)
b) medici veterinari responsabili della custodia e dell’utilizzazione delle scorte, diversi dai veterinari aziendali;
c) medici veterinari che hanno emesso la prescrizione medico-veterinaria.

Status di equide dpa
- Con il consolidamento delle informazioni in BDN, un equino destinato alla produzione di alimenti soggiace alle stesse regole stabilite per un animale da produzione di alimenti. Le norme specifiche riguardanti l’identificazione e la registrazione degli equini stabiliscono che un equino è considerato destinato alla produzione di alimenti a meno che l’espressa dichiarazione contraria risulti irreversibilmente in BDN e nel documento unico di identificazione a vita. Ne consegue che, in assenza di questa dichiarazione, un equino è a tutti gli effetti un animale da produzione di alimenti detenuto in uno stabilimento, laddove per stabilimento si intende i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso di allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo dove sono detenuti animali, su base temporanea o permanente. Anche i maneggi, le scuderie, i centri ippici e gli ippodromi sono considerati stabilimenti - di ricovero collettivo, vale a dire stabilimenti finalizzati al raggruppamento e ricovero di equini appartenenti a diversi proprietari.

Le Procedure dettagliano l'operatività relativa allo status di un equino come destinato alla produzione di alimenti o escluso da tale produzione. Vengono inoltre descritte le procedure riguardanti:
- ruoli e responsabilità del medico veterinario
- approvvigionamento e impiego di medicinali veterinari
- autorizzazione alla tenuta delle scorte
- rimanenze

Uno schema esemplificativo allegato alle Procedure consente una lettura veloce delle regole collegate alla prescrizione elettronica e alla registrazione dei trattamenti in formato esclusivamente elettronico nel settore degli equidi. Eventuali casistiche saranno affrontate singolarmente.

Equini, il sistema I&R va a regime

pdfNOTA_DGSAF_TRATTAMENTI_A_EQUIDI_DPA.pdf