Ad eccezione delle sostanze in tabella A, la REV troverà presto applicazione anche per la prescrizione di stupefacenti ad uso veterinario.
Con l'imminente emanazione del decreto legislativo (
c.d. Decreto Prevenzione – Atto 382) il Ministero della salute introdurrà la dematerializzazione della prescrizione veterinaria
per i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope.
Lo riferisce una nota della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF), precisando che la dematerializzazione riguarderà le sostanze
incluse nelle sezioni B, C, D ed E della
tabella dei medicinali di cui all’articolo 14 del DPR 309/90. Invece, continueranno ad essere esclusi dalla prescrizione elettronica veterinaria i medicinali compresi nella sezione A, "
che prevedono - al momento - l’apposito ricettario approvato con decreto del Ministro della salute del 10 marzo 2006".Auto-approvvigioamento- Non appena in vigore, il nuovo decreto legislativo introdurrà la possibilità di effettuare attraverso il sistema della ricetta veterinaria elettronica le richieste di approvvigionamento - da parte dei medici veterinari e dei direttori sanitari - di
- stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C (articolo 42 del D.P.R. 309/90)
-le prescrizioni per scorta (struttura non zootecnica e propria) per medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E.
Preparazioni - E' prevista inoltre la dematerializzazione delle prescrizioni veterinarie di preparazioni galeniche magistrali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E.
Stampa in via temporanea- La REV contiene già tutti gli elementi previsti dal DPR 309/90 (Testo Unico Stupefacenti) Tuttavia-
nelle more dell’entrata in vigore del Decreto Prevenzione – Atto 382- ) il Ministero della Salute ne raccomanda:
- la stampa cartacea
- l’apposizione del timbro
- la firma da parte del medico veterinario.
Auto-approvvigionamento via Pec- La richiesta di approvvigionamento da parte dei medici veterinari può essere inoltrata, anche tramite posta elettronica certificata, al titolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso/ o della farmacia, "
purché la stessa sia firmata".Registri di carico e scarico- Relativamente, invece, ai registri di carico e scarico (art. 42) e ai registri di entrata e uscita (art. 60) la loro eventuale dematerializzazione "
è, al momento, soggetta a un’approfondita valutazione" da parte del Ministero.
Normativa vigente- Dalla REV obbligatoria (
DM 8 febbraio 2019) i medicinali stupefacenti sono stati esclusi dal processo di dematerializazione della prescrizione veterinaria limitando - per queste sostanze- la tracciabilità informatizzata alla sola fase di distribuzione intermedia. La dematerializzazione verrà estesa anche ai medici veterinari dal cd Decreto Prevenzione.
Tabella dei medicinali - Vi sono inserite le sostanze attive che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia e le relative preparazioni farmaceutiche. La tabella è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso, nelle tabelle è anche indicato il regime di dispensazione. Sono compresi:
-Medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee
-Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis
-Barbiturici
-Benzodiazepine (diazepam, flunitrazepam, lorazepam ecc.)
Tabelle allegate al Testo unicoAdempimenti per il farmacista- La nota conclude con indicazioni operative specifiche per il farmacista.
NOTA_DGSAF_STUPEFACENTI_E_REV.pdf185.83 KB