Dal 1 gennaio di quest'anno, IVA al 10% sulle preparazioni medicinali a base di erbe e di alcune sostanze attive.
Per "stimolare la crescita, attraverso la riduzione della pressione fiscale", la
Legge di Bilancio (comma 3) ha previsto l’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento sui dispositivi medici "a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari".
Si tratta di dispositivi medici classificati nella voce 3004 della
nomenclatura tariffaria europea (Allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925), ossia di medicamenti, costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.
In particolare, la voce 3004 comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto. Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se portano sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso una dichiarazione concernente:
a) le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;
b) la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione;
c) il dosaggio;
d) le modalità di assunzione.
La voce 3004 include anche le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle condizioni a), c) e d) sopra indicate.
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
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