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MODIFICHE AL DLVO 136/2022

Malattie animali, rafforzamento della governance e del controllo

Malattie animali, rafforzamento della governance e del controllo
Il decreto "correttivo e integrativo" del Governo modifica il Decreto 136 con alcuni interventi formali e altri più sostanziali. Focus sulle malattie A, dopo l'esperienza della PSA

A circa diciotto mesi dalla loro entrata in vigore, il Ministero della Salute modifica i decreti legislativi 134, 135 e 136 del 2022. Le modifiche danno anche seguito alle istanze segnalate da Regioni, Asl e stakeholders. Il Decreto 136 è il provvedimento più revisionato, con correzioni di forma e con interventi più sostanziali che attengono alla governance del sistema di prevenzione e contrasto delle malattie animali trasmissibili.

Centro Nazionale di Lotta e Emergenza nel contrasto alle malattie animali- Se ne rivede la composizione e nello specifico quella di una sua importante articolazione: l’Unità Centrale di Crisi. Le modifiche prevedono una struttura maggiormente orientata all’ingresso di expertise scientifica in materia di patogeni, epidemiologia, ecologia delle specie ed esperti di statistica.. Si prevede, infatti, che i rappresentanti designati dagli Enti tecnico-scientifici elencati siano individuati non solo sulla base del criterio della rappresentatività, ma anche della specifica competenza tecnica. Ciò anche alla luce dell’esperienza maturata nella gestione della recente emergenza legata all’epidemia di Peste suina africana.
Anche la composizione del GOE (Gruppo Operativo Emergenze), su indicazione dello stesso, può essere integrata da ulteriori componenti individuati tra gli esperti appartenenti agli Istituti zooprofilattici sperimentale, all’Istituto superiore di sanità, agli Istituti di Ricerca e delle Università "in possesso di competenze in modellistica ecologica e sistemi informativi geografici (GIS) integrati con l’uso dell’habitat e dello spazio delle specie ospite di interesse".

Notifica  delle malattie e interscambio in Asl -  Rafforzate le comunicazioni di sospetto includendo le malattie di categoria A ed emergenti: notifica immediata e non solo tempestiva per il sospetto di TSE, come previsto dal regolamento 999/2001.
Si aggiunge inoltre un compito per le aziende sanitarie locali, quello di “assicurare che sia garantito un tempestivo e costante scambio di informazioni inerenti ai sospetti e ai casi confermati di malattie trasmissibili dall’uomo agli animali e dagli animali all’uomo tra i servizi e le strutture competenti della propria organizzazione”. Si tratta di una previsione di tipo funzionale, interna alla organizzazione delle Asl.

Laboratori di sanità animale-  Nel caso in cui si rilevino un sospetto o conferma, la comunicazione al Ministero della salute viene limitata alle malattie emergenti elencate di categoria A e alla rabbia. L'integrazione è  finalizzata a limitare l’invio al Ministero della salute di notifiche di esiti analitici relativi a sospetti o a conferme di malattie animali solo a quelle più rilevanti: malattie di categoria A, emergenti e rabbia, dove la comunicazione tempestiva contestuale all’ASL e al Ministero è importante ai fini dell’avvio immediato delle azioni di contrasto e della tempestiva comunicazione alla Commissione europea e agli organismi internazionali
interessati.

Programmi di eradicazione e sorveglianza - I piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate non vengono più circoscritti alle sole malattie di categoria D e E. La modifica consente al Ministro della salute di adottare programmi nazionali di sorveglianza per tutte le malattie elencate.
Inoltre, fatto salvo quanto di pertinenza ministeriale, si dà la facoltà alle regioni di adottare piani regionali di sorveglianza per tutte le categorie di malattie elencate, previa approvazione del Ministero della Salute e una definizione delle priorità sentio il Centro di lotta che

Animali selvatici - Gli articoli 18,19,20 sulle misure di controllo delle malattie A, B, C, vengono integrati con la previsione di includere anche gli animali selvatici e non più solo gli animali detenuti terrestri e acquatici. Si tratta di modifiche necessarie a integrare i riferimenti agli animali selvatici presenti nel quadro legislativo europeo di sanità animale.

Focolai di malattie di categoria A- Si aggiunge una norma, prevedendo che se i focolai sono confermati in territori appartenenti a più regioni, i provvedimenti per l'applicazione delle misure individuate nell’ambito dell’Unità centrale di crisi sono adottati dal Ministero della salute in funzione della gravità e dell’estensione geografica dell’epiemia". Questa integrazione è stata inserita sulla base di istanze dei responsabili dei servizi veterinari regionali. Sono finalizzate a prevedere che nel caso di emergenze che coinvolgano più territori regionali, i provvedimenti per l’attuazione delle misure di controllo sono adottati dal Ministero della salute, qualora invece coinvolgano territori di competenza di più Aziende sanitarie locali, i provvedimenti sono adottati dalla regione o Provincia autonoma competente.

Deroghe normative per le malattie di Categoria A - Sulla base della esperienza maturata nella gestione dell’emergenza di PSA ancora in atto, il Ministero della Salute ritiene necessario introdurre una previsione che consente alle regioni di delegare alle ASL la concessione delle deroghe di cui al regolamento (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana, informandone il Ministero della salute.

Abrogazioni e indennizzi- Alla lista dei provvedimenti abrogati se ne aggiungono altre, in quanto superate dal regolamento (UE) 2016/429, prevalentemente risalenti a prima del 1995.  Una integrazione normativa all'articolo 32 del decreto 136/2022 contiene puntalizzazioni sulle indennità corrisposte per gli animali abbattuti e in particolare per encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Veterinari incaricati e aziendali- Le modifiche al Decreto Prevenzione riguardano anche l'articolo 1,  in particolare prevedendo delle disposizioni transitorie e dei requisiti e i compiti dei Veterinari che assistono gli allevatori nei loro obblighi di sorveglianza e nelle visite di sanità animale. 

Il Decreto Prevenzione in sintesi- Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 conforma l’ordinamento nazionale al sistema di classificazione delle malattie elencate come previsto dal regolamento AHL e successivi regolamenti europei di esecuzione e delegati. L'adeguamento, inoltre, designa le autorità competenti e disciplina: l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale, l’identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indennità da malattia, le misure per il controllo delle malattie, incluse le misure di emergenza, la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, anche a carattere non commerciale, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, sia intra UE che in ingresso e uscita dall’Unione. Entrato in vigore il 27 settembre del 2022, il decreto 136 è in corso di revisione, con modifiche proposte dal Ministero della Salute, approvate dal Consiglio dei Ministri e ora all'esame del Parlamento.

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