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NORME AD HOC

Abbattimenti per malattie: chiarimenti sugli indennizzi

Abbattimenti per malattie: chiarimenti sugli indennizzi
Le modifiche al Decreto Prevenzione del Ministero della Salute introducono norme chiarificatrici sugli indennizzi riconosciuti in caso di abbattimenti per malattie animali.

"L’indennità a favore degli operatori è riconosciuta quando la misura dell’abbattimento degli animali è disposto dall’autorità competente, ai sensi dell’articolo 61, par. 1 lett. b) in caso di focolaio per le malattie di categoria A ed emergenti e per quelle di categoria B e C, per le quali sono adottati programmi di eradicazione nazionali obbligatori in conformità all’articolo 13 del d.lgs. 136/2022". E' questa la rivisitazione di una norma già contenuta nell'articolo 32 del decreto legislativo 136/2022, ma riscritta dal Ministero della Salute, a beneficio di una maggiore chiarezza. Il chiarimento- introdotto dal Ministero della Salute con il provvedimento approvato da Palazzo Chigi-  si rende necessario per specificare che, l’indennità per le malattie B e C è riconosciuta solo nel caso in cui l’abbattimento è disposto nell’ambito di un programma di eradicazione adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del d.lgs. n. 136/2022 che attua l’articolo 31 del regolamento. "Pertanto la modifica apportata non amplia il campo di applicazione della legge n. 218/1988, ma lo delimita ulteriormente"- spiega la relazione illustrativa del Governo alle Camere.

Non è, quello sopra riportato, l'unico intervento correttivo volto a precisare meglio il campo di intervento degli indennizzi. Il Ministero della Salute, corregendo l'articolo 32, chiarisce anche che - come già previsto prima dell’adozione del d.lgs. n. 136/2022-  l’indennità di cui all’ articolo 2 comma 4 della legge 218/88 è riconosciuta anche in caso di abbattimenti per focolai di Encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine (EST) oltre che per quelli previsti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformità al regolamento (CE) 2160/2003.
"Ciò in quanto le EST e le salmonelle di cui al Regolamento (CE)2160/2003 (Salmonella enteritidis e Salmonella thyphimurium) non sono elencate e classificate". Anche questa disposizione chiarisce, ma "non rappresenta un ampliamento dell’ambito di applicazione in quanto la TSE e le salmonelle sono malattie che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per le quali è sempre stata riconosciuta l’indennità per abbattimento. Le disposizioni in argomento non comportano, quindi, maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Infine, una norma aggiuntiva chiarisce che non rientrano nel riconoscimento di indennità per abbattimento e distruzione di animali i casi in cui l’applicazione della misura di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2016/429 è prevista nei programmi di sorveglianza facoltativi adottati dalle regioni o Province autonome. L’indennità - si chiarisce- "non è riconosciuta ai sensi della legge 218/1998 e, quindi, non può essere coperta con le risorse ivi previste, nei casi in cui la misura dell’abbattimento è disposta dalle autorità competenti locali sulla base di programmi di sorveglianza facoltativi adottati in autonomia da talune regioni o province autonome". Le eventuali indennità ove previste dai programmi regionali non sono a carico delle risorse previste dalla legge 218/1998, "ma devono essere finanziati con le risorse delle regioni e province autonome che devono prevederle all'atto dell'adozione del programma regionale".

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