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FINO AL 15 SETTEMBRE

PSA, rimodulazione delle misure di controllo negli allevamenti suinicoli

PSA, rimodulazione delle misure di controllo negli allevamenti suinicoli
Il Ministero della Salute ha trasmesso alle Regioni Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna la rimodulazione delle misure di controllo negli allevamenti suinicoli.

Tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica della Peste Suina Africana nel nord Italia, la Direzione Generale della Sanità Animale ha inviato ai Servizi Veterinari regionali una nota di aggiornamento sulle misure di controllo da applicare agli allevamenti suinicoli. La rimodulazione, preannunciata all'ANSA dal Commissario alla PSA Giovanni Filippini, fa seguito alle precedenti note ministeriali - del 1° agosto 2024 e del 9 agosto 2024- e delle decisioni assunte dalla Unità Centrale di Crisi il 19 agosto, data di scadenza delle prime misure straordinarie adottate all'inizio del mese, in conseguenza dei focolai domestici a Milano, Pavia, Novara e Piacenza.

Misure di controllo e Protocolli tecnici- La nota di aggiornamento - firmata il 21 agosto dai Direttori Generali Della Marta e Filippini - puntualizza le misure di sorveglianza continua, il divieto di movimentazioni da vita - salvo limitate deroghe- la regolamentazione delle movimentazioni verso il macello, le raccomandazioni per il trasporto di cose o prodotti diversi dagli animali. In relazione alle notifiche in SIMAN (Sistema Informativo Malattie Animali), il Ministero esorta alla tempestiva alimentazione del sistema sia dei sospetti che delle conferme, rimarcando l'importanza dell'esecuzione dell’indagine epidemiologica e della compilazione della scheda epidemiologica.
Quattro allegati tecnici completano le disposizioni di controllo dettate dalla nota ministeriale.
Allegato A - Protocollo per spostamento di suini da vita in zone di restrizione ZR
Allegato B - Protocollo per spostamento di suini da zona di restrizione verso impianti di macellazione
Allegato C - Protocollo movimentazione liquami in zone di restrizioni ZR
Allegato D - Condizioni per la movimentazione di carcasse di suini da ZR

Registrazione di chiunque entra in allevamento
- I veterinari ufficiali, i veterinari aziendali, i tecnici, gli autotrasportatori di animali e di mangime, "chiunque" entri in allevamento- anche solo nella cosiddetta zona sporca- deve registrarsi sul registro di allevamento ricordando che ognuno è tenuto a fornire immediatamente, su richiesta dell’autorità competente, il dettaglio degli allevamenti “visitati” almeno nel periodo di monitoraggio di cui all’allegato 2 del regolamento 687/2020 con indicazione, in particolare, del codice aziendale, targa automezzo utilizzato, motivo della visita, data e orario di ingresso in ordine cronologico.
La mancata e/o ritardata comunicazione di queste informazioni sarà considerata come elemento di ostacolo alle attività di rintraccio e valutata come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva e pertanto perseguibile ai sensi dell’articolo 500 del Codice Penale ( i.e. reato di Diffusione di una malattia delle piante o degli animali). Stesso rischio di imputazione per chi non osserva l'obbligo di utilisso in ogni allevamento di vestiario monouso (tuta, calzature, guanti e copricapo), per ogni singolo soggetto che entri nella zona pulita degli allevamenti avendo cura che tale vestiario venga correttamente gestito e smaltito dopo l’utilizzo.
Raccomandata anche la massima attenzione all’ingresso in allevamento di veicoli o persone legate all’espletamento di controlli per verifica del rispetto dei requisiti D.O.P., controli che il Ministero suggerisce di "evitare se non indispensabili o di posticipare, salvo causa di forza maggiore".

Veterinari libero professionisti e operatori della filiera- La Direzione Generale della Sanità Animale ribadisce il loro ruolo nella rilevazione precoce dei casi di PSA. Pertanto, anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla PSA, la presenza di animali inappetenti, poco vitali e la comparsa di un improvviso e progressivo aumento della mortalità giornaliera, anche se limitata a singoli settori dell’allevamento, devono essere comunicate, anche per le vie brevi, al servizio veterinario territorialmente competente per una compiuta valutazione e l’effettuazione degli opportuni approfondimenti. Il riscontro di eventuale mancata segnalazione dei suddetti segni compatibili con un sospetto, in caso di successiva conferma del focolaio, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme nonché la sospensione delle procedure di indennizzo dei danni diretti e indiretti.
Laddove siano accertati negligenza, colpa o addirittura dolo si attiveranno le procedure per la decadenza dal beneficio.

Biosicurezza- La nota ministeriale ribadisce l’obbligo fondamentale da parte dell’operatore, del veterinario ufficiale, del veterinario libero professionista o di filiera di operare nel massimo rispetto delle condizioni di biosicurezza nell’effettuazione di ogni operazione ivi inclusi i controlli e le operazioni di prelievo nonché l’obbligo di pulizia e disinfezione dei veicoli e delle attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini dopo ogni utilizzo, con prodotti efficaci nei confronti della PSA, come riportato nel Manuale operativo delle pesti ed evitando l’accesso dei conducenti degli automezzi alle aree di allevamento.

Vigilanza su segnalazioni di mortalità- Il Ministero della Salute ritiene necessario rinforzare le attività di vigilanza delle Forze dell’Ordine preposte, tenuto anche conto delle possibili irregolarità in termini di obblighi di segnalazione di mortalità, rispetto delle norme sulle movimentazioni e sui mezzi di trasporto e della biosicurezza.

Misure vigenti fino al 15 settembre- Fatte salve le specifiche misure previste per le zone di protezione e sorveglianza e per gli allevamenti epidemiologicamente correlati ai focolai, le disposizioni dettate dalla nuova circolare ministeriale decorrono dal 21 agosto e resteranno in vigore fino al 15 settembre, quando saranno rivalutate sulla base della situazione epidemiologica complessiva. Resta inteso che le regioni e provincie autonome, sulla base di una valutazione del rischio, possono adottare ulteriori misure più restrittive ovvero estendere le presenti misure a territori di competenza anche se non interessati da zone di restrizione per PSA.

PSA_NOTA_DGISAN_DGSA_21_AGOSTO_2024.pdf389.59 KB

PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA VITA IN ZONE DI RESTRIZIONE (ZR)
pdfALLEGATO_A_

PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA ZONA DI RESTRIZIONE VERSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE
pdfALLEGATO_B_.pdf92.72 KB

PROTOCOLLO MOVIMENTAZIONE LIQUAMI IN ZONE DI RESTRIZIONI (ZR)
pdfALLEGATO_C_.pdf135.99 KB

CONDIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DI CARCASSE DI SUINI DA ZR
pdfALLEGATO_D_.pdf89.11 KB

Filippini nuovo Commissario Psa: "Strategia rimodulata"