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DAL MINSAL

PSA, in vigore misure straordinarie di controllo

PSA, in vigore misure straordinarie di controllo
Circolare congiunta delle Direzioni generali di sanità animale e sicurezza alimentare. Misure straordinarie per rinforzare i controlli fino al 19 agosto. Divieto di movimentazioni di suini vivi all'interno delle zone di sorveglianza e di protezione di Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna.  Resta fermo l'obbligo di segnalare mortalità e/o mortalità anomale. Raccomandazioni generali: su richiesta dell'autorità competente anche i Veterinari dovranno fornire il dettaglio degli allevamenti “visitati”.

Tenuto conto dei recenti focolai di Peste suina africana notificati in alcuni allevamenti di suini con orientamento produttivo da riproduzione, situati nelle province di Milano, Pavia, Novara e Piacenza, i Direttori Generali Giovanni Filippini e Ugo Della Marta firmano una circolare di misure straordinarie, concordate nel corso dell'Unità Centrale di Crisi riunita ieri al Ministero della Salute.

Fino al 19 agosto- Fatte salve le specifiche misure previste per le zone di protezione e sorveglianza e per gli allevamenti epidemiologicamente correlati ai focolai, le disposizioni diffuse oggi sono già in vigore e vi resteranno fino al 19 agosto, "quando saranno rivalutate sulla base della situazione epidemiologica complessiva". Resta inteso - prosegue la circoalare- che le Regioni, sulla base di una valutazione del rischio, possono inoltre estendere tali misure ad ulteriori Province del proprio territorio, anche se non interessate da zone di restrizione per PSA.

Movimentazioni da vita e da macello. Preso atto dell’evoluzione della situazione epidemiologica nel nord Italia, sono vietate le movimentazioni da vita da e verso stabilimenti siti all’interno delle zone di sorveglianza e protezione e delle zone di restrizione parte II delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Nei medesimi territori sono consentite unicamente le movimentazioni verso il macello e solo a seguito dell’esito favorevole di un controllo ufficiale eseguito dall’autorità competente locale che preveda:

• la visita clinica nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali, compresi quelli destinati a essere spostati, e ripetuta ogni 72 ore, verificando anche l’andamento della mortalità;
• il prelievo di milza da almeno due soggetti morti di recente, possibilmente da non oltre 5 giorni, da effettuarsi nelle 72 ore precedenti il primo carico e da ripetere ogni 72 ore per i carichi successivi. Priorità va data, laddove presenti, ai soggetti di età superiore a 60 giorni e di peso superiore ai 20 kg e nel caso di allevamenti da riproduzione, ai riproduttori (scrofe, scrofette, verri) trovati morti. Nel caso non ci fossero animali morti di recente, il prelievo va effettuato sugli animali morti da meno tempo possibile, così come va considerato il prelievo di sangue in EDTA in presenza di soggetti disvitali.

Resta fermo l’obbligo da parte dell’operatore e del veterinario libero professionista o di filiera di segnalare e comunicare ogni aumento di mortalità e/o mortalità anomale. Nelle zone di protezione e sorveglianza, e nelle zone di restrizione parte II delle Regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, nonché in quegli stabilimenti dove, in esito ai rintracci, si confermi la movimentazione di partite di animali in qualche modo collegate ai focolai è disposto in BDN il blocco “condizionato” su tutte le uscite, con l’obbligo della validazione dei Documenti di Accompagnamento (DDA) da parte dei servizi veterinari subordinata all’esito favorevole dei controlli clinici ed eventualmente di laboratorio di cui sopra.

Su tutto il territorio nazionale, in aggiunta ai test diagnostici previsti dal Piano di sorveglianza nazionale 2024, nel caso in cui all’arrivo delle partite al macello venga riscontrata una mortalità anomala superiore alla norma, si dispone il test per PSA su milza per gli animali venuti a morte durante il trasporto e quelli in attesa di macellazione. In attesa degli esiti diagnostici l’intera partita deve essere tenuta nei locali di sosta o quarantena oppure macellata separatamente e le carcasse non movimentate. Non è consentito effettuare movimentazioni di animali con mezzi di trasporto la cui targa non sia correttamente riportata sul DDA emesso dalla BDN. In caso di mancata corrispondenza tra la targa indicata sui DDA e quella effettivamente utilizzata per il trasporto, il veterinario ufficiale del macello valuterà l’applicazione di quanto previsto dal Manuale Operativo per la gestione del Sistema I&R (Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023 - G.U. n. 113 del 16/05/23) al Capitolo 5, punto 17.
Il Ministero raccomanda la verifica delle operazioni di pulizia e disinfezione per i mezzi di trasporto ed in particolare per i trasporti da e verso le zone di restrizione la verifica del rispetto di quanto previsto dall’articolo 24 del Reg. (UE) 2020/687.

Movimentazioni di altri mezzi di trasporto. In riferimento al trasporto di cose o prodotti diversi dagli animali (mangimi, carcasse, sottoprodotti di origine animale e ogni altro elemento funzionale alla gestione dell’allevamento) si raccomanda di verificare la tracciabilità di detti movimenti attraverso la puntuale e accurata registrazione degli automezzi nel registro degli accessi nonché di verificare le procedure di accesso all’allevamento, inclusa la disinfezione esterna del mezzo e la gestione delle operazioni di carico e scarico.
In particolare, per quanto riguarda i SOA, la circolare odierna ricorda che per le movimentazioni di materiali di categoria 1, 2 e 3 di suini detenuti in zone di restrizione II e III fuori dalle zone di restrizione, ma all’interno dei confini nazionali, il mezzo di trasporto deve essere dotato di sistema di navigazione satellitare. In alternativa, per determinate situazioni stabilite dal servizio veterinario localmente competente, può essere autorizzata la sigillatura del mezzo di trasporto da parte del veterinario ufficiale.

Notifiche dei sospetti e dei focolai confermati, indagine epidemiologica, flusso dei campioni.  In relazione alle notifiche in SIMAN, è raccomandata la tempestiva alimentazione del sistema sia dei sospetti che delle conferme, secondo le specifiche di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 136/2022, anche ai fini del rispetto degli obblighi di notifica dell’Italia nei confronti degli organismi sovranazionali (WOAH e UE).
In merito alla esecuzione e compilazione dell’indagine epidemiologica, il Ministero evidenzia "l’importanza fondamentale di questa operazione" sia per individuare le modalità e tempistiche di accesso dell’infezione negli allevamenti e i punti di criticità da approfondire e risolvere, sia per conseguire l’arresto della diffusione della malattia negli allevamenti circostanti e per gestire più efficacemente la chiusura del focolaio stesso.
In riferimento ai flussi dei campioni ed alle conferme di caso e focolaio di PSA,  nelle Province in cui il virus viene rilevato per la prima volta nel selvatico o per la prima volta nel domestico, la conferma ufficiale deve essere eseguita dal CEREP (indipendentemente dalla localizzazione o meno della Provincia in zone di restrizione), diversamente nelle Province in cui è già stata notificata la presenza della malattia, la diagnosi in prima istanza dell’IZS localmente competente vale come conferma.

Raccomandazioni generali. Nelle Province con allevamenti sede di focolaio di PSA delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, si raccomanda massima attenzione all’ingresso in allevamento di veicoli o persone legate all’espletamento di altre attività zootecniche, ad esempio i controlli per verifica del rispetto dei requisiti D.O.P., "che in ogni caso si suggerisce di evitare se non indispensabili o di posticipare, salvo causa di forza maggiore". Resta inteso che, nel caso l’accesso agli allevamenti di suini sia indispensabile, questo deve avvenire nel rispetto delle condizioni di biosicurezza previste dalla normativa vigente (es. utilizzo appositi DPI), accedendo solo agli uffici amministrativi degli allevamenti, che non devono essere direttamente collegati con l’area di allevamento (c.d. zona pulita), evitando ogni possibile contatto con gli animali presenti nello stabilimento e rispettando scrupolosamente le ulteriori procedure di biosicurezza previste per l’accesso agli stabilimenti (sosta dell’autovettura nel parcheggio all’ esterno dell’allevamento o comunque in zona sporca a distanza dall’area di allevamento dei suini etc). Laddove tale attività di controllo potrebbe coinvolgere più stabilimenti in un breve lasso di tempo si ritiene inoltre opportuna una programmazione delle visite che preveda l’accesso agli allevamenti più a rischio a fine giornata (tenendo ad es. conto del numero di suini presenti, se trattasi di allevamento di tipo semibrado, se ha un elevato turnover di animali e se movimenta verso altri allevamenti).

Inoltre, considerata l’attuale situazione epidemiologica, è prioritario, al fine di individuare il più rapidamente e puntualmente possibile qualsiasi contatto a rischio, poter disporre delle informazioni utili a tal scopo, ai sensi del Reg (UE) 429/2016, art. 12. Per tale motivo, chiunque entri in allevamento, inclusi i veterinari ufficiali e i veterinari aziendali, deve fornire, su richiesta della Autorità Competente, il dettaglio degli allevamenti “visitati” nel periodo a rischio, definito per ogni specifico caso, con indicazione, in particolare, del codice aziendale, targa automezzo utilizzato, motivo della visita, data e orario di ingresso in ordine cronologico, al fine di poter ricostruire, laddove necessario, gli itinerari percorsi in ordine temporale.
La mancata e/o ritardata comunicazione, puntuale e dettagliata, di queste informazioni, sarà considerata come elemento di ostacolo alle attività di rintraccio e valutata come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva e pertanto perseguibile ai sensi dell’art. 500 del Codice Penale.

Nell’attuale contesto epidemiologico resta inoltre fondamentale, come previsto dai Regolamenti comunitari, il ruolo dei veterinari libero professionisti e degli operatori dell’intera filiera, finalizzato in particolare alla rilevazione precoce dei casi di PSA. Pertanto, anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla PSA, la presenza di animali inappetenti, poco vitali e la comparsa di un improvviso e progressivo aumento della mortalità giornaliera, anche se limitata a singoli settori dell’allevamento, devono essere comunicate, anche per le vie brevi, al servizio veterinario localmente competente per una compiuta valutazione e l’effettuazione degli opportuni approfondimenti. La mancata segnalazione, in caso di successiva conferma del focolaio comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme. In ogni caso, in presenza di aumento anomalo della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA devono essere immediatamente applicate le misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.

Negli impianti di macellazione deve essere verificata, da parte del Servizio Veterinario AUSL, le procedure di pulizia e disinfezione degli automezzi che scaricano gli animali, delle stalle di transito, nonché quella dello stabilimento. Si richiama il massimo rispetto della biosicurezza nell’intera filiera suinicola, ivi incluso l’obbligo di pulizia e disinfezione dei veicoli e delle attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini di essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto e utilizzo, con prodotti efficaci nei confronti della PSA, come riportati nel Manuale operativo delle pesti ed evitando l’accesso dei conducenti degli automezzi alle aree di allevamento.
In tale contesto si ritiene altresì necessario anche un rinforzamento delle attività di vigilanza delle Forze dell’Ordine preposte, tenuto anche conto delle possibili irregolarità in termini di obblighi di segnalazione di mortalità, rispetto delle norme sulle movimentazioni e sui mezzi di trasporto.

Resta inteso- precisano le Direzioni Generali-  che vista la corrente situazione epidemiologica e la sua dinamicità, nonché alla luce degli esiti delle attività di rintraccio e valutati i fattori di rischio, codesti Assessorati possono disporre ulteriori misure ed indagini diagnostiche finalizzate al monitoraggio epidemiologico e al controllo della malattia. Permane infatti prioritario mirare a ridurre al minimo la ulteriore diffusione dell’infezione nel settore domestico, e il coinvolgimento di altri allevamenti, contrastare in modo efficace il passaggio del virus dai selvatici ai domestici attraverso la scrupolosa applicazione e rigidi controlli in materia di biosicurezza, inclusa l’attività di formazione e sensibilizzazione.

Selvatici e rintraccio carni- Analogamente deve permanere in essere, ed anzi essere implementata, l’attività di contrasto e di controllo alla malattia dei selvatici attraverso l’attività di sorveglianza prevista dalle vigenti disposizioni.
Con separata nota congiunta della Ex DGSAF ed Ex DGISAN saranno fornite indicazioni per quanto riguarda gli aspetti gestionali del rintraccio delle carni e dei prodotti collegati ai focolai.

NOTA_DGSA_DGISAN_PSA_NEI_DOMESTICI_CONTROLLO_MOVIMENTAZIONI.pdf339.77 KB