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AMR E SQNBA

Eco-schema 1, Agea: Testo unico per le verifiche sui pagamenti

Eco-schema 1, Agea: Testo unico per le verifiche sui pagamenti
L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura riepiloga i requisiti e le verifiche per accedere ai pagamenti diretti dell'Eco-schema 1: riduzione degli antibiotici e SQNBA.

Con la circolare del 12 gennaio, Agea fornisce un Testo Unico delle procedure di verifica seguite dagli Organismi pagatori per erogare i pagamenti diretti dell'Eco Schema 1 (Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027). Le risorse economiche previste dalla Politica Agricola Comune sono pagate agli allevatori previa verifica dei dati presenti in Classyfarm e in Banca Dati Nazionale al 31 dicembre di ogni anno di domanda.  Per la sola campagna 2023 l'obbligo di adesione a Classyfarm è stato considerato soddisfatto con la "registrazione" (il termine era il 31 dicembre 2023) da parte dell'allevatore, anche mediante delegato, nel sistema Classyfarm "o attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento". Le regole della PAC richiedono che l'allevatore prenda visione - e con essa consapevolezza- della propria situazione aziendale ai fini del perseguimento degli obiettivi virtuosi incentivati e premiati con risorse finanziarie europee.

Verifica ricette e trattamenti veterinari- Agea precisa che - entro il termine del 31 dicembre- gli allevatori devono eseguire, se necessario, le opportune correzioni/aggiornamenti delle informazioni presenti in BDN nonché delle ricette e del registro dei trattamenti. Eventuali correzioni/aggiornamenti eseguiti dopo il 31 dicembre dell’anno non producono effetto ai fini dell’ammissibilità dell’intervento in esame.

Due livelli: alternativi o integrati- L'Eco Schema 1 si articola su due livelli, ai quali l’agricoltore può aderire, "alternativamente",  per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo. Agea descrive le procedura di verifica di ciascun livello, ma anche la modalità di dermarcazione fra i due, nel caso in cui un allevatore scelga di aderire ad entrambi. Inoltre, la circolare definisce le modalità di pagamento per ciascuna annualità, con eccezioni previste per la sola annualità 2023, e con deroghe per il livello 2.

Livello 1: riduzione dell’antimicrobico resistenza. Come previsto dal DM 15 dicembre 2023 n. 690602, il pagamento spetta agli allevamenti che alla fine dell’anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD) calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:
a) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
b) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10% rispetto all’anno precedente.
La mediana di riferimento viene determinata a livello regionale o di Provincia autonoma annualmente da Classyfarm per ogni specie animale e orientamento produttivo come sopra elencati. In assenza della mediana regionale o qualora la stessa assuma il valore di zero (0), si prende a riferimento la mediana nazionale.
Il rispetto dell’impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria, le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui al DM 23 dicembre 2022 n. 660087 (Allegato II). Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l’avvio o la cessazione dell’attività dell’agricoltore si sovrapponga all'annualità.
Per l’anno 2023 il rispetto dell’impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell’anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell’anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento. Per le campagne 2023 e 2024 l’adesione a SQNBA è sostituita dall’adesione
al disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602. Il pagamento del premio è concesso agli allevamenti che aderiscono agli impegni individuati in questo disciplinare di qualità. Per l’anno 2023 il rispetto dell’impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell’anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell’anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.
Il premio del Livello 2, nelle annualità 2023 e 2024 è erogabile esclusivamente nei confronti dei richiedenti che hanno rispettato gli impegni di riduzione del farmaco previsti al livello 1, che risultano operatori di capi animali nelle forme riconosciute e che detengono superfici ammissibili a pascolo sulle quali è esercitata l’attività di pascolamento,
Per l'anno di domanda 2025 e successivi sarà richiesta l'adesione al Sistema SQNBA.

DISCIPLINARE_DI_QUALITA_BENESSERE_ANIMALE_PASCOLO.pdf399.03 KB
 
Dichiarazione integrativa entro il 16 febbraio 2024- Nel caso in cui l’agricoltore intenda aderire  anche al Livello 2 - con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo del livello 1- occorre demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili su ciascun livello. Allo scopo, gli Organismi pagatori acquisiscono "apposita dichiarazione integrativa" che - per l’anno di domanda 2023- deve riportare almeno le seguenti informazioni minime:
• codice allevamento;
• orientamento dell’allevamento;
• numero di capi che pascolano, distinto per classe di animale;
• periodo di pascolamento (data inizio e data fine).
La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l’allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN secondo la normativa vigente, in quanto si prendono a riferimento i capi la cui movimentazione sia registrata in BDN. La dichiarazione deve essere prodotta dagli agricoltori che intendono precisare il numero esatto di capi con i quali hanno eseguito il pascolamento rispetto alla totalità dei capi detenuti. In assenza di dichiarazione, saranno considerati tutti i capi dell’allevamento.
Per la campagna 2023 la dichiarazione integrativa deve essere acquisita entro il 16 febbraio 2024. Per la campagna 2024 la dichiarazione integrativa deve essere acquisita entro il 31 maggio
2024.


Deroghe Livello 2: Allevamenti biologici -  La verifica di ammissibilità per gli allevamenti biologici che possono percepire l’aiuto per il livello 2 senza aderire al SQNBA o, per le campagne 2023 e 2024, al disciplinare di qualità mirano a verificare che il richiedente sia proprietario o detentore di un allevamento attivo tra quelli ammissibili in particolare allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e allevamenti di suini per le categorie previste in ambito Classyfarm. 

Deroghe Livello 2: Allevamenti bovini di piccole dimensioni - Rientrano in questa categoria gli allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, carne e a duplice attitudine con massimo 20 UBA nell’anno 2022 per l’anno di domanda 2023 e di massimo 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell’anno precedente per gli anni di domanda successivi al 2023. I controlli, effettuati dalla Regione che ha autorizzato la deroga mirano a verificare che l'agricoltore rispetti l'obbligo di pascolamento così come definito dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087.


Decreto ministeriale 15 dicembre 2023
Modifica all'articolo 17 "pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale del D.M. 23 dicembre 2022
pdfDM_MASAF_15_DICEMBRE_2023.pdf453.84 KB