Dal mese di luglio, per l'inserimento nell'elenco ufficiale dei fornitori di mezzi di indentificazione è utilizzabile solo la nuova modulistica del Ministero della Salute.
Per legge, i fornitori di mezzi di identificazione di equini bovini e bufalini, ovini e caprini, suini, camelidi e cervidi devono essere autorizzati dal Ministero della Salute. Un elenco ufficiale dei fornitori è pubblicato sul sito della Banca Dati Nazionale (BDN). Dal mese di luglio le domande per l'inserimento in questo elenco sono validamente presentate solo se utilizzano la nuova modulistica per ogni domanda di iscrizione/integrazione. L'avviso ai fornitori è pubblicato su VetInfo. Vecchi moduli non più validi dal 1 di luglio- Già dal 26 giugno scorso, le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente i nuovi modelli ma la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha accettato i vecchi moduli fino al 30 giugno scorso. Con il mese di luglio, le richieste dovranno seguire la nuova procedura o non saranno considerate ai fini dell'elenco.
Camelidi e dei cervidi- Per queste specie, le richieste dei fornitori saranno considerate solo dopo l'emanazione delle disposizioni specifiche di tracciabilità previste dal decreto sul manuale operativo I&R e dopo l'attivazione delle funzionalita' ad hoc della BDN. Il Manuale prescrive che l'operatore che detiene camelidi e cervidi provveda a che gli animali siano identificati individualmente, con marchi auricolari o transponder, entro 9 mesi dalla nascita e comunque prima di lasciare lo stabilimento in cui sono nati. Le modalità di identificazione elettronica saranno trasmesse con disposizioni del Direttore Generale della DGSAF entro la metà di novembre.
Requisiti- I fornitori in elenco devono risultare in possesso della Partita IVA e iscritti alla Camera di Commercio. L'iscrizione in elenco non è obbligatorria per gli enti senza fini di lucro.