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DAL 26 GIUGNO

I&R: nuova procedura per i fornitori di mezzi di identificazione

I&R: nuova procedura per i fornitori di mezzi di identificazione
Dal 26 giugno le domande di iscrizione all'elenco dei fornitori di mezzi di identificazione devono essere presentate alla DGSAF mediante i nuovi modelli.
Tramite una nota firmata dal Direttore generale Pierdavide Lecchini, il Ministero della salute informa che è disponibile, sul sito del Ministero, la nuova procedura per le richieste di autorizzazione dei fornitori di mezzi di identificazione di equini, bovini e bufalini, ovini e caprini, suini, camelidi, cervidi.
Alla pagina web dedicata è disponibile anche la modulistica e le linee guida per la richiesta di iscrizione o integrazione dell'elenco dei fornitori.

Dal 26 maggio le domande dei fornitori, inclusi i distributori, devono essere presentate alla DGSAF utilizzando i nuovi modelli presenti sul portale internet del Ministero della salute.

I modelli precedenti - Il Ministero informa che saranno riscontrate tutte le domande redatte sui modelli precedenti fino al 30 giugno 2023 compreso. Mentre dal 1 luglio saranno ritenute valide, ai fini dell'iscrizione o per l'integrazione nell'elenco dei fornitori, soltanto le richieste effettuate sui nuovi modelli. Per tanto il Ministero invita i fornitori a trasmettere "tempestivamente" la nota ai propri distributori di riferimento. 

La procedura - La nuova procedura è conforme al D.Lgs. n. 134 del 2022, che affida al Ministero il compito di autorizzare i fornitori di mezzi di identificazione di equini, bovini e bufalini, ovini e caprini, suini.
Possono fare richiesta tutti i cittadini in possesso della Partita IVA e iscritti alla Camera di Commercio, fatta eccezione per gli Enti non aventi fini di lucro per i quali tale iscrizione non è obbligatoria. La verifica della iscrizione alla Camera di Commercio viene effettuata dall’Ufficio competente del Ministero della Salute (ufficio 2 della DGSAF).

Camelidi e cervidi - Per l'identificazione dei camelidi e dei cervidi le richieste dei fornitori saranno considerate solo dopo l'emanazione di specifiche disposizioni ai sensi del cap. 3. 3.5, punto 1, del manuale operativo I&R e dopo l'attivazione delle funzionalità ad hoc della BDN.

NOTA_NUOVI_MODULI_26_06_2023.pdf229.3 KB