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LA RISPOSTA DEL GOVERNO

Animali sequestrati, sì al rimborso delle spese veterinarie

Animali sequestrati, sì al rimborso delle spese veterinarie
Le spese veterinarie e di mantenimento degli animali in custodia giudiziale sono rimborsate. Lo precisa il Sottosegretario alla Giustizia Sisto ripartendo l'onere fra Stato e Comuni.

"L'onere del rimborso delle spese di mantenimento degli animali grava sullo Stato e, dopo il passaggio in giudicato della confisca degli animali, sul Comune nel cui si trovano». Il chiarimento è arrivato dal Sottogretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto che ha risposto all'interpellanza urgente dei deputati di Forza Italia, Pierantonio Zanettin e Mauro D'Attis.

Affidamento gratuito ma rimborsato
- Il focus dell'interrogazione era se il sequestro degli animali con affidamento in custodia giudiziale a titolo gratuito comporti, comunque, il rimborso delle spese sostenute e documentate dalle associazioni e dagli enti riconosciuti indispensabili per lo specifico mantenimento degli stessi. «Non tutti gli uffici giudiziari del nostro paese si comportano nello stesso modo- spiega l'On Zanettin- e non sempre, ad esempio, vengono riconosciute le spese veterinarie, quelle spese vive che si trovano ad accollarsi le associazioni alle quali vengono affidati gli animali posti sotto sequestro».

Comportamenti difformi fra gli uffici giudiziari
- L'interpellanza portava ad esempio alcuni casi nei quali gli uffici giudiziari hanno provveduto alla liquidazione di costi vivi di custodia degli animali, come ricoveri e cure veterinarie sostenuti per la cura degli animali sequestrati dall'autorità giudiziaria.). E' stato il caso degli uffici giudiziari di Bologna e di Catanzaro, il primo per la liquidazione delle spese ha adottato il criterio equitativo, tenendo conto dei costi sostenuti nei casi di ricoveri, per l'acquisto di farmaci e per l'assistenza veterinaria; il secondo, nel sequestro probatorio di otto cavalli ha fornito tariffe per ogni singolo cavallo in riferimento anche alle spese per ricoveri e cure.

La risposta- In sintesi, per il Ministero della Giustizia  «l'affidamento agli enti e alle associazioni è a titolo gratuito» ma devono essere «rimborsati delle spese di mantenimento degli animali intese in senso ampio» e quindi non solo cibo, uso e pulizia del luogo di ricovero ma anche spese veterinarie e vaccini».  Per Zanettin, il chiarimento di Sisto elimina «definitivamente quei dubbi che spesso hanno provocato un comportamento diverso da parte dei diversi uffici giudiziari»-

Prima lo Stato, poi il Comune
- La risposta del Sottosegretario è stata che "l'onere del rimborso delle spese di mantenimento degli animali grava, durante la celebrazione del procedimento del processo penale, sullo Stato (quale soggetto che anticipa le spese stesse per poi recuperarle nei confronti del condannato e -dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha disposto la confisca degli animali-  sul comune nel cui territorio gli animali si trovano. Quindi, lo Stato prima del giudicato, il comune dopo il passaggio in giudicato"- ha chiarito il Sottosegretario.

"Il Comune- ha aggiunto- nella persona del sindaco, è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia, che comporta l'obbligo di fare fronte al loro mantenimento in caso di confisca. Se, invero, deve ammettersi una responsabilità dello Stato per le spese di mantenimento nel corso del procedimento e del processo penale, deve, invece, escludersi che tale responsabilità permanga anche dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha disposto la confisca, allorquando cioè si ripristinano, in capo al comune, tutti i doveri e gli oneri previsti dalla normativa vigente".

L'istruttoria per la modifica delle indennità di custodia- Il Sottosegretario ha preliminarmente riferito di un monitoraggio istruttorio che ha passato in rassegna le tariffe previste da leggi regionali per il mantenimento di animali in strutture pubbliche e private in relazione al controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione; le tariffe medie di pensione, ricovero, vitto ed eventuali cure per cavalli da corsa; la media delle tariffe applicate da comuni limitrofi per la gestione e il mantenimento di animali analoghi; convenzioni sottoscritte tra canili e amministrazioni locali; indagini informali, anche tramite web, sui costi praticati da associazioni, enti e ONLUS che curano l'affidamento degli animali; tariffe per prestazioni previste dalle Aziende sanitarie locali e spese veterinarie per gli animali in genere. L'istruttoria è stata condotta da un Tavolo tecnico incaricato della elaborazione di un decreto ministeriale recante modifiche al regolamento del Ministro della Giustizia n. 265 del 2 settembre 2006, concernente la determinazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro.

Il contesto giuridico- Il codice di procedura penale prevede che il sequestro di animali si differenzi, a seconda delle finalità, in sequestro preventivo (articolo 321 del codice di procedura penale) per salvaguardarne le condizioni di salute e il benessere e sequestro probatorio (ex articolo 354 del codice di procedura penale) nel caso si debba procedere ad accertamenti sanitari per acquisire elementi di prova. Gli animali, oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati in conformità al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'interno. Inoltre, l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 precisa, al comma 1, che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione e, al comma 3, che sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.

Nuove norme in Parlamento- Il Sottosegretario ha aggiunto che a novembre, la Commissione Giustizia ha adottato come testo base il disegno di legge n. 1078. Il ddl modifica il  codice di procedura penale con la finalità di disciplinare il sequestro di animali vivi a seguito di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali. Si prevede che in caso di sequestro di animali vivi,  l'autorità giudiziaria possa affidare gli animali, in via definitiva, alle associazioni protezioniste purché le stesse versino una cauzione relativa ad ogni singolo animale affidato, cauzione acquisita dal FUG (Fondo unico giustizia) a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. L'importo della cauzione è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della tipologia dell'animale.