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BOZZA DECRETO MISE

Regolamento polizze: massimali graduati e obbligo di aggiornamento

Regolamento polizze: massimali graduati e obbligo di aggiornamento
Prima bozza del decreto regolamentare, con il quale il Mise perfeziona l'obbligo di assicurazione professionale introdotto dalla Legge Gelli.

Le bozze del decreto Mise, fatte circolare dalla stampa in agosto, altro non sono che l'atteso regolamento attuativo dell'articolo 10, comma 6, della Legge 8 marzo 2017 (cd Legge Gelli), incaricato di stabilire i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, a copertura della responsabilità professionale sanitaria.

Tutte le professioni sanitarie- Il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico- in ritardo di due anni sui tempi previsti dalla Legge Gelli-  ribadisce- attraverso le definizioni- il campo di applicazione a tutti gli esercenti una professione sanitaria 

Subentro e assunzione diretta del rischio- Fra le garanzie assicurative sono contemplate anche le condizioni di trasferimento del rischio ad altra compagnia assicurativa eventualmente subentrante; definiti inoltre i requisiti minimi di garanzia in caso di assunzione diretta del rischio, totale o parziale, di responsabilità civile per danni a terzi; introdotta la previsione nel bilancio delle strutture sanitarie, in caso di assunzione diretta del rischio, di un fondo rischi e di un fondo di riserva destinato al risarcimento dei sinistri.

Massimali graduati- Il regolamento individua le classi di rischio dell'esercizio professionale, a cui far corrispondere massimali differenziati, a seconda del tipo di attività sanitaria esercitata nella struttura (articolo 4), a seconda che svolgano o meno attività chirurgica, ortopedica e anestesiologica.

Polizze collettive o della struttura- L'esercente la professione sanitaria può essere garantito da idonea copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. L'esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura.

Obblighi di trasparenza- Gli esercenti e le strutture sanitarie devono osservare gli obblighi di trasparenza e pubblicità sulla polizza in essere e relativo massimale; le strutture devono anche rendere pubblici eventuali risarcimenti erogati per i sinistri di cui sono state responsabili verso terzi nell'ultimo quinquennio.

Niente rivalsa senza aggiornamento- La bozza di regolamento (articolo 3) prevede che la compagnia assicurativa possa esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato - cioè chiedere a sua volta conto del rischio subito- nel caso in cui il professionista in copertura "non abbia regolarmente assolto all'obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità". Di fatto, la norma priva il professionista sanitario della copertura per i danni esercitati nello svolgimento della propria attività, in carenza di formazione e di aggiornamento regolari.

Un periodo transitorio di dodici mesi salvaguarda le coperture assicurative in essere e dà tempo alle compagnie per rimodulare le polizze conformente al regolamento. L'adozione definitiva del provvedimento prevede il parere del Consiglio di Stato, degli Ordini e delle associazioni delle professioni sanitarie e il raggiungimento dell'intesa in Conferenza Stato- Regioni.

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