La movimentazione, autorizzata dal 12 agosto, è il risultato di un accordo raggiunto fra le autorità dei due Paesi ai sensi del Regolamento 1266/2007 (articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Ad informare i Servizi Veterinari regionali - ai fini del rilascio delle certificazioni sanitarie- è stata la Direzione generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari (Dgsaf).
La movimentazione dei capi, sia da allevamento che da ingrasso, è consentita a condizione che gli animali "siano sottoposti a test RT-PCR sierogruppo specifico, con esito favorevole eseguito entro 7 giorni dalla partenza e che siano protetti dall'attacco di vettori mediante trattamento con insetto- repellente a partire da 7 giorni prima del prelievo per l'esecuzione della PCR, fino alla data del trasporto e durante il trasporto".
Il certificato TRACES (Trade Control and Export System) di scorta degli animali dovrà riportare la dicitura:"animali conformi all'articolo 8, coma 1, lettera b del Regolamento CE 1266/2007".
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