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DISPOSITIVO DIRIGENZIALE

Blue Tongue: movimentazioni nazionali da "area omogenea"

Blue Tongue: movimentazioni nazionali da "area omogenea"
Nuovo dispositivo ministeriale sulle movimentazioni nazionali di bovini: elenco delle Regioni che si sono avvalse della Legge 44/2019.


Pagina aggiornata il 10 giugno 2019

Avvalendosi della facoltà di esclusione prevista dall'articolo 4-bis della legge n. 44/2019,  le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano hanno chiesto di non essere considerate "area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina", in relazione alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue). L'articolo 4-bis in questione, in vigore dal 29 maggio scorso, considera l'intero territorio nazionale area omogenea e non soggetta a restrizioni salvo richiesta di esclusione da parte delle Regioni. La disposizione rientra nelle norme urgenti per per il rilancio dei settori agricoli in crisi e delle imprese agroalimentari colpite da emergenze atmosferiche.

La richiesta di esclusione è stata esaminata dall'IZSAM-LNRBT che si è pronunciato in merito il 5 giugno 2019. Di conseguenza, il Ministero della Salute ha emanato una nuova disciplina delle movimentazioni dei bovini da applicare "esclusivamente alle movimentazioni della specie bovina verso regioni e province autonome che hanno fatto richiesta di esclusione".

Le Regioni e le Province che si sono avvalse dell'articolo 4-bis sono elencate dal dispositivo ministeriale, distinte da quelle che non hanno fatto richiesta di esclusione e che restano considerate area omogenea e non soggetta a restrizione per BTV. L'elenco è stato aggiornato dal Ministero della Salute in data 10 giugno 2019.pdfALLEGATO_rettificato_e_valido_al_10_giugno_2019_copy.pdf90.12 KB
 

Movimentazioni nazionali da area omogenea-  I bovini provenienti da area omogenea verso i territori che hanno fatto richiesta di esclusione, è consentita a condizione che sia effettuata -entro 7 giorni prima della partenza - un test PCR specifica con esito negativo nei confronti del/i sierotipo/i presente/i nel territorio di partenza e non presenti nelle regioni e province autonome di destino. I costi sono a carico del Fondo Sanitario nazionale.
Dovrà inoltre essere garantia la protezione degli animali dall’attacco dei vettori (Culicoides) nel rispetto delle indicazioni fornite dalla ditta produttrice del prodotto almeno per una settimana prima dell’effettuazione del test  e comunque fino al giorno della partenza.
Inoltre il mezzo e gli animali dovranno essere trattati rispettivamente con insetticida ed insetto repellente autorizzati compatibilmente con i prodotti disponibili in commercio e il rispetto dei relativi tempi di sospensione.
Il trasporto avverrà in  vincolo sanitario direttamente verso l’allevamento di destino, dove devono rimanere per almeno 60 giorni con trattamenti dei capi ogni 7 giorni con insettorepellenti. Infine, la movimentazione deve essere notificata a mezzo Modello 4 elettronico almeno 48 ore prima della
partenza.

Il dispositivo ministeriale  potrà subire modifiche in caso di nuove richieste da parte delle Regioni, modifiche della situazione epidemiologica nazionale o nuove determinazioni della Commissione europea.

DISPOSITIVO_MOVIMENTAZIONI_BT_LEGGE_44_2019_copy.pdf79.26 KB