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LEGGE EUROPEA 2018

Qualifiche professionali: Italia in infrazione, attuerà le norme UE

Qualifiche professionali: Italia in infrazione, attuerà le norme UE
Il Governo italiano si è impegnato ad attuare le linee guida della Commissione europea sulla Direttiva Qualifiche.

Su proposta del Ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, il Consiglio dei Ministri ha approvato la Legge europea 2018, per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Il provvedimento va a sanare una procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia sulla Direttiva 2005/36/CE  relativa alle qualifiche professionali.

La Commissione europea ha mosso una serie di rilievi al Governo italiano sul procedimento per il riconoscimento delle qualifiche professionali, che la Legge Europea 2018 va a sanare. In particolare, l'Italia si atterrà alle linee guida della Commissione Europea sui seguenti aspetti della procedura:
- la definizione di “legalmente stabilito”;
- la ridenominazione dell’autorità competente ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali;
- gli elementi e requisiti richiesti dalla Commissione ai fini del pieno adeguamento della normativa ai fini del procedimento per il rilascio della tessera professionale;
- le ipotesi di riconoscimento automatico a seguito della adesione della Repubblica di Croazia all’Unione Europea;
- la ridefinizione dei criteri di incompatibilità per l’attività di mediazione.

Non il luogo di residenza, ma quello di esercizio professionale- Una nota di Palazzo Chigi spiega che - sulla definizione di "legalmente stabilito", la formulazione vigente - introdotta dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE  - ha comportato problemi applicativi in quanto prevede il riferimento allo "Stato membro di residenza", che non è contemplato né dalle citate direttive né dalla Guida per l'utente relativa alla direttiva 2005/36/CE. Infatti, il legittimo stabilimento in uno Stato membro, presupposto per l'esercizio della professione, va riferito non al luogo di residenza del richiedente, ma al luogo di esercizio in via stabile della professione.

Con la nuova norma, si è "legalmente stabiliti" nel momento in cui si soddisfano tutti i requisiti per esercitare una professione in uno Stato membro e non si è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. Il legittimo stabilimento in uno Stato membro, presupposto per l'esercizio della professione, va quindi riferito non al luogo di residenza del richiedente, ma al luogo di esercizio in via stabile della professione.